Un dubbio interpretativo, dato il tenore letterale dell'articolo 1 lettera ff) del DPCM 3 novembre 2020.
Le attività di servizio come il parrucchiere o la lavanderia ubicati dentro i centri commerciali devono ugualmente chiudere nei giorni festivi e prefestivi, come gli altri "esercizi commerciali" propriamente detti?
Grazie
Lorenzo
Parlaimo delle misure generali di cui all'art. 1 del DPCM (zona gialla)
Premetto, ad uso di tutti, che in merito alla limitazione per festivi e prefestivi, la norma parla solamente dei “centri commerciali”. I c.c. rappresentano un’ipotesi amministrativa ben precisa quindi, a parere mio, in assenza di ulteriori precisazioni, è ragionevole considerare solo quelli, non anche le medie e grandi strutture che non rappresentano un c.c. Se una media o una grande ha un bar all'interno non dà vita ad un centro commerciale.
Se il bar all’interno del cc possa rimanere aperto insieme alle altre ipotesi commerciali esplicitamente previste, è difficile dare una risposta. Da un punto di vista formale direi che in presenza di un’eccezione, questa debba essere interpretata in modo tassativo: sono chiusi gli [b]esercizi commerciali[/b] presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
[b]
Lavanderie e acconciatori [/b] non sarebbero da annovare fra gli "esercizi commerciali" e quindi, c'è del margine interpretativo per indicare che possono restare aperti.
La realtà è che di fronte a norme scritte in modo così generico, è di fatto impossibile dare risposte precise. Arriveranno le FAQ e quelle, per quanto giuridicamente non siano rilevanti, finirano per avere più valore della norma stessa. Magari nelle FAQ troveremo scritto che per centro commerciale si deve intendere la grande struttura commerciale molto attrattiva a prescindere che sia un c.c.. Ad oggi, però, confermo quanto detto