Il D.Lgs. 212/2016 dice che il commercio on line, qualora sia attività accessoria di altra tipologia di vendita, non richiede alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
Dal sito della CCIAA di Bologna ho visto fare la distinzione, per quanto attiene il commercio elettronico, tra attività secondaria (che richiede S.C.I.A.) ed ACCESSORIA (intesa come occasionale, che non richiede S.C.I.A.).
Per una profumeria che vende i propri prodotti anche on line, l'attività di commercio elettronico è accessoria o secondaria? La S.C.I.A. per ecommerce è dovuta o no?
Il D.Lgs. 212/2016 dice che il commercio on line, qualora sia attività accessoria di altra tipologia di vendita, non richiede alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
Dal sito della CCIAA di Bologna ho visto fare la distinzione, per quanto attiene il commercio elettronico, tra attività secondaria (che richiede S.C.I.A.) ed ACCESSORIA (intesa come occasionale, che non richiede S.C.I.A.).
Per una profumeria che vende i propri prodotti anche on line, l'attività di commercio elettronico è accessoria o secondaria? La S.C.I.A. per ecommerce è dovuta o no?
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ACCESSORIA e non soggetta a scia