Buonasera,
A seguito di comunicazione di subingresso per successione, di un'autorizzazione di commercio su aree pubbliche, si può procedere alla compravendita del posteggio in questione?
Essendo categorizzata come SCIA, da quello che ho capito dovrebbe essere valere il silenzio assenso (o mi sbaglio? Sulla ricevuta vi è scritto "[i]Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.[/i]")
Tuttavia telefonando al SUAP competente per chiedere delucidazioni, il personale dell'ufficio mi chiede di attendere la comunicazione dell'esito da parte loro, che tarda ad arrivare da 18 mesi e l'addetto non è in grado di dirmi con esattezza le tempistiche, essendo pratiche molto arretrate non di sua competenza. :'(
Cosa mi consigliate di fare?
Ringrazio in anticipo per la gentilezza. :)
Sabrina
Colgo l’occasione per descrivere sinteticamente la questione ad uso di tutti i lettori.
Il subingresso, che tecnicamente segue al trasferimento d’azienda (contratto o mortis causa), da un punto di vista procedura si esplica con la SCIA. Si applica la SCIA perché la pubblica amministrazione non deve usare discrezionalità amministrativa. Nel tuo caso esiste già una legittima posizione giuridica consolidata e il subentrante può dichiarare di avere i requisiti per dare seguito a quella.
La SCIA è, nei fatti, una dichiarazione di parte privata dove il dichiarante autocertifica determinati stati e qualità. La disciplina giuridica della SCIA, vedi l’art. 19 della legge 241/90, prevede:
- La SCIA abilita al momento della presentazione alla PA competente. Tecnicamente non si tratta di silenzio-assenso ma di “efficacia immediata”. Il silenzio assenso è un istituto che si applica alle domande di autorizzazione quando la PA non risponde nel termine previsto.
- La PA ha 60 gg di tempo per rilevare eventuali carenze dei requisiti per l’esercizio dell’attività da parte del dichiarante. Il termine decorre dal momento della presentazione della SCIA.
- Il termine dei 60 gg è perentorio. Dopo i 60 gg la PA può intervenire (comunque entro 18 mesi) ma sono necessarie delle condizioni particolari (non entro nei particolari) e un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione della situazione giuridica diverso dal mero ripristino della legalità. Dopo i 18 mesi può intervenire solo per dichiarazioni false o mendaci.
- La PA, a fronte della SCIA non è tenuta a rilasciare nessuna dichiarazione o presa d’atto. il privato, come indicato sopra, HA FACOLTA’ (qua non ci piove), DI INIZIARE DA SUBITO l’attività dichiarata. Dopo i 60 gg, la sua situazione assume un carattere ancora più consolidato.
E’ la prima volta che mi capita un quesito del genere. Nessuno attende che la PA si esprima su una SCIA
Grazie Dottore per la sua spiegazione, è stato molto chiaro.
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