Una parrucchiera è in possesso di qualifica professionale per attività di acconciatore rilasciata in Campania nel 2009 e convalidata sempre nel 2009 dalla Regione Campania.
Nell'attestato c'è espressamente indicato che con tale qualifica il soggetto può - tra l'altro - "provvedere all'apertura di esercizi in proprio".
La parrucchiera mi chiede pertanto se adesso può esercitare in proprio aprendo una sua impresa.
La LR Toscana 29 / 2013 prevede che chi aveva la qualifica di acconciatore alla data di entrata in vigore della legge era equiparato ai soggetti abilitati (art. 10 comma 1); immagino che questo valga anche per le qualifiche di altra Regione, considerato il principio del riconoscimento reciproco delle abilitazioni professionali.
Mi potete confermare, o indicare come devo correttamente valutare la qualifica?
Grazie
Lorenzo
Certo, se Tizio ha i requisiti acquisiti in una regione significa che questi sono sufficienti ad avviare l'attività in tutto lo Stato. Il riconoscimento è necessario per quelli acquisiti all'estero.
La fomazione profesionali è demandata alle regioni e, ognuna, ha le sue modalità di acquisizione. Tuttavia, la definizione dei requisiti fondamentali è dettata dallo Stato quindi, tutte le modalità regionali sono comunque conformate alle definizioni statli