Buon giorno, il nostro territorio (ats 22 -ascoli Piceno-) vorremo aprire una casa rifugio per vittime di violenza.
Vorremo coinvolgere, tramite affidamento diretto o procedura aperta, tutti gli operatori economici che abbiano le caratteristiche per poterla gestire, ma le cooperative che gestiscono lo stesso servizio, o servizi simili, in altri territori ci oppongono che possono farlo soltanto loro in quanto l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, N^ 131, tra il Governo e Regioni, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali, relative ai requisiti minimi dei Centri Violenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014- del 27 novembre 2014 che all’art. 8 comma 2 quanto segue:
“Le case rifugio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 –bis, comma 3, del decreto legge 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, N^ 119 sono promosse da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d’intesa o in forma consorziata;
Inoltre all’art 8 comma 3 si sancisce che:
“….Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono:
-essere iscritte ai previsti Albi regionali o iscritte ai registri regionali delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate;
- avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza”
A nostro avviso limitare la possibilità di gestione soltanto a questa categoria di operatori economici sarebbe troppo limitativo e va contro qualsiasi principio di pari trattamento e non discriminazione, e poi a ben leggere, l’accordo dice che le associazioni e le organizzazioni di cui sopra devono essere i promotori e non i gestori, quindi poiché i promotori siamo noi Ente Locale, i gestori possono essere tranquillamente altri operatori economici che non abbiano le caratteristiche di cui all’art. 8 co.2 e co.3
Infine, non crediamo che un accordo Stato-Regioni possa andare contro i principi sanciti da codice dei contratti, leggi nazionali, norme europee, che sanciscono i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione fra operatori economici.
Crediamo di agire nel pieno rispetto di tutte le normative se procedessimo affidando la gestione di una casa rifugio ad un operatore economico che non abbia le caratteristiche di cui all’art. 8 co. 2 e co. 3 di cui sopra.
Potreste darmi riscontro in merito?
Grazie
Buon giorno, il nostro territorio (ats 22 -ascoli Piceno-) vorremo aprire una casa rifugio per vittime di violenza.
Vorremo coinvolgere, tramite affidamento diretto o procedura aperta, tutti gli operatori economici che abbiano le caratteristiche per poterla gestire, ma le cooperative che gestiscono lo stesso servizio, o servizi simili, in altri territori ci oppongono che possono farlo soltanto loro in quanto l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, N^ 131, tra il Governo e Regioni, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali, relative ai requisiti minimi dei Centri Violenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014- del 27 novembre 2014 che all’art. 8 comma 2 quanto segue:
“Le case rifugio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 –bis, comma 3, del decreto legge 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, N^ 119 sono promosse da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d’intesa o in forma consorziata;
Inoltre all’art 8 comma 3 si sancisce che:
“….Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono:
-essere iscritte ai previsti Albi regionali o iscritte ai registri regionali delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate;
- avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza”
A nostro avviso limitare la possibilità di gestione soltanto a questa categoria di operatori economici sarebbe troppo limitativo e va contro qualsiasi principio di pari trattamento e non discriminazione, e poi a ben leggere, l’accordo dice che le associazioni e le organizzazioni di cui sopra devono essere i promotori e non i gestori, quindi poiché i promotori siamo noi Ente Locale, i gestori possono essere tranquillamente altri operatori economici che non abbiano le caratteristiche di cui all’art. 8 co.2 e co.3
Infine, non crediamo che un accordo Stato-Regioni possa andare contro i principi sanciti da codice dei contratti, leggi nazionali, norme europee, che sanciscono i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione fra operatori economici.
Crediamo di agire nel pieno rispetto di tutte le normative se procedessimo affidando la gestione di una casa rifugio ad un operatore economico che non abbia le caratteristiche di cui all’art. 8 co. 2 e co. 3 di cui sopra.
Potreste darmi riscontro in merito?
Grazie
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La normativa appare di carattere eccezionale e non è derogabile anche se la si ritiene "contraddittoria".
Non vedo margini