Chi noleggia giochi (bigliardino, palle ecc.) di quale autorizzazione necessita.
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Chi noleggia giochi (bigliardino, palle ecc.) di quale autorizzazione necessita.
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Ai sensi dell'art. 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza " (http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/TULPS/R_D%2018_giugno_1931%20nr_733.htm#_Toc81310814)
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.
QUINDI chi noleggia giochi che rientrano nei commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS deve presentare SCIA che sostituisce la licenza prevista dal citato articolo 86.
Mentre il noleggio di altri giochi (calcio-balilla e simili) è libero.