Ciao,
due domande al volo:
1) il rinnovo tacito riguarderà tutte le licenze? Tutte, cioè, arriveranno a scadenza e saranno soggette al rinnovo o ci sono alcune licenze che proseguiranno fino alla loro naturale scadenza?
2) il titolare dell'unico posteggio dato in affitto che si è cancellato dal registro delle imprese, per farsi riassegnare la licenza deve reiscriversi e mantenere l'iscrizione per tutto il periodo di durata del rinnovo ossia per dodici anni? La cancellazione dal registro delle imprese comporta la decadenza del titolo autorizzatorio?
3) abbiamo una casisitica dei casi gravi che possono costituire esonero dalla necessità dell'iscrizione al registro imprese?
Ho mentito. erano tre domande al volo
grazie :)
[color=red][b]1) il rinnovo tacito riguarderà tutte le licenze? Tutte, cioè, arriveranno a scadenza e saranno soggette al rinnovo o ci sono alcune licenze che proseguiranno fino alla loro naturale scadenza?[/b][/color]
Il combinato disposto dell’art. 181, comma 4-bis del DL 34/2020 e dell’art. art. 1, comma 1180 della legge n. 205/2017 vuole che le concessioni in essere con scadenza antecedente al 31/12/2020, siano rinnovate per 12 anni. Quindi, quelle concessioni (ade esempio) già rilasciate a seguito dei bandi del 2017 da quei comuni che, per primi, avevano adatto seguito all’Intesa del 2012, mantengono la loro efficacia e non sono oggetto di rinnovo.
[color=red][b]2) il titolare dell'unico posteggio dato in affitto che si è cancellato dal registro delle imprese, per farsi riassegnare la licenza deve reiscriversi e mantenere l'iscrizione per tutto il periodo di durata del rinnovo ossia per dodici anni? La cancellazione dal registro delle imprese comporta la decadenza del titolo autorizzatorio?
3) abbiamo una casisitica dei casi gravi che possono costituire esonero dalla necessità dell'iscrizione al registro imprese?[/b][/color]
Il discorso è complesso perché la norma è scritta in modo contorto. Con l’ultima modifica la LR 62/2018 è stato ribadito il concetto: (art. 35) [i]La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, [b]ANCHE SE ABBIA CONCESSO IN AFFITTO L’AZIENDA O UN RAMO DI ESSA[/b], non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche,[b] salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività[/b][/i]
Si è creata la situazione opposta ai rinnovi previo bando dell’Intesa del 2012. Allora i proprietari corsero a reinnestarsi la concessione perché altrimenti veniva rinnovata al conduttore (il bonus di punteggio andava a chi esercitava l'attività). Adesso, è passata l’interpretazione per la quale la concessione appartiene al proprietario d’azienda e ne segue le sorti: se il proprietario d’azienda non è un’impresa attiva, la concessione NON può essere rinnovata (non si tratta di revoca/decadenza ma di "morte naturale": scadenza senza rinnovo). La LR non dice che fine farebbe il conduttore in caso di mancato rinnovo, perderebbe il lavoro? Direi di sì... Vediamo se escono fuori delle linee guida.
A questo si aggiunge l’art. 127, comma 1, lett. c-bis) della LR 62/2018: [decadenza diretta] [i]qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, [b]salvo che l’inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento[/b] all’esercizio dell’attività.[/i]
In teoria, questa disposizione sarebbe applicabile fin da quando è stata introdotta nel 2019: non ha condizioni applicative temporali né d’altro genere. Da parte mia, ho sempre consigliato di applicarla dal 01/01/2021 in poi anche perché, altrimenti, non si spiegherebbe la deroga dell’art. 129: i[i] comuni [b]possono[/b] (a scelta loro) rinnovare fino ad un massimo di tre concessioni di posteggio complessive su tutto il territorio regionale[/i]. Quindi, se Tizio ha “n” concessioni sparse in “n” comuni, tali comuni si dovranno sentire al fine di indicare le tre concessioni da salvare. Magari un comune non vuole salvarne nessuna e un altro sì. In questo caso non sono previste “gravi e comprovate cause di impedimento”, è una deroga in bianco.
Il concetto di “gravi e comprovate cause…” è rimesso alla discrezionalità del Comune così come la modalità di verifica delle concessioni nel tempo (una volta all’anno?) in funzione dell’art. 127, comma 1, lett. c-bis) citato. Anche nel caso di questa decadenza si va a vedere la pozione del proprietario di azienda? In ogni caso, se il posteggio non è utilizzato per più di 4 mesi, la relativa concessione decade, quindi se si trattasse dell'affittuario sarebbe una norma con poco senso.
Spero che la Regione dica qualcosa, magari la tua associazione di categoria potrebbe spronare per fare chiarezza :-)