Buongiorno, la concessione di "estensione" di SUOLO PUBBLICO ai pubblici esercizi scade il 21/10 oppure è stata prorogata con il DPCM del 25 ottobre?
Grazie
Buongiorno, la concessione di "estensione" di SUOLO PUBBLICO ai pubblici esercizi scade il 21/10 oppure è stata prorogata con il DPCM del 25 ottobre?
Grazie
[/quote]
Nessuna proroga
Buongiorno, la concessione di "estensione" di SUOLO PUBBLICO ai pubblici esercizi scade il 21/10 oppure è stata prorogata con il DPCM del 25 ottobre?
Grazie
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Nessuna proroga
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Buongiorno, mi era sembrato di capire che, il "TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104
Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020) , coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.». (20A05541) (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) Vigente al: 13-10-2020", all'art. 109 modifica la data dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. Non può essere inteso come proroga dei suoli già concessi, previa presa d'atto dell'Amministrazione che ha rilasciato le Concessioni?
[b]DL n. 34 del 19/05/2020
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[/b]
[b]Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio[/b]
[color=red][i]Testo in vigore dal 14 ottobre 2020 a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 104/2020, come convertito con legge n. 126 del 13/10/2020[/i][/color] (riporto l'articolo fino al comma 3, in rosso le modifiche)
1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio [color=red][b]fino al 31 dicembre 2020[/b][/color] dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 [color=red][b]al 15 ottobre 2020[/b][/color], dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.
1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una [color=red][b]dotazione di 46,88 milioni di euro[/b][/color] per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e [color=red][b]fino al 31 dicembre 2020[/b][/color], le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque [color=red][b]non oltre il 31 dicembre 2020[/b][/color], la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.