Buongiorno,
- l'articolo 35 della LRT 62/2018 prevede per il rinnovo tacito delle concessioni la verifica al registro imprese
- l'articolo 181 c. 4 bis. del D.L. 34/2020 convertito L 77/2020 prevede anche la verifica dei requisiti di onorabilità oltre a quelli professionali
- l'articolo 44 della LRT 62/2018 dispone che per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 35 debba essere verificata la regolarità contributiva.
Vista l'attuale situazione di difficoltà economica a seguito della quale, presumibilmente, molti commercianti saranno in arretrato con il pagamento dei contributi INPS/INAIL, in assenza delle linee guida del MISE, volevo conferma che per procedere al rinnovo tacito debbano essere effettuate tutte le verifiche di cui sopra compreso il DURC.
Grazie
L’unico dubbio è sulla verifica DURC dato che nella procedura di rinnovo tacito sono state previste delle condizioni ma non anche quella della verifica DURC. In sintesi, il rinnovo tacito potrebbe essere cosa diversa dal rilascio in senso stretto dato che, effettivamente, il comune può anche non procedere a formale rilascio di nuovo provvedimento: l’operatore già concessionario non presenta domanda in bollo ma attende il rinnovo tacito che potrebbe anche non produrre nessun tipo di atto o, al limite, una presa d’atto che tale concessione/autorizzazione si intendono prorogate per 12 anni data la verifica positiva dei requisiti morali e della posizione attiva in CCIAA.
In assenza di indicazioni ufficiali (magari arriveranno), è la classica cosa che può e deve essere dipanata a livello di regolamento comunale. Data la vaghezza della LR, hai margini interpretativi per fare l’una o l’altra cosa
Vedi qua per altre considerazioni: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=56064.0