Data: 2020-10-25 16:19:09

Tartufaia controllata e diritto di raccolta riservata

Un'azienda agricola del territorio aveva ottenuto alcuni anni fa il riconoscimento di tartufaia controllata con contestuale diritto di raccolta riservata. Non avendo provveduto a presentare domanda di rinnovo del diritto di raccolta riservata, prima della scadenza dei 5 anni dall'attestazione, tale diritto è decaduto.
Ad oggi vorrebbe ottenere nuovamente il diritto di raccolta riservata e, non potendo fargli presentare domanda di rinnovo, devono seguire quanto prescritto dall'art. 6 della legge regionale n.50/1995 e rifare tutta la procedura dall'inizio.
Vi chiedo se devono fare una nuova istanza anche per il riconoscimento di tartufaia controllata o basta solo per il diritto di raccolta riservata e se l'approvazione del progetto esecutivo da presentare ai sensi dell'art.6 compete alla Giunta, mentre l'attestazione finale al Responsabile/Dirigente.
Grazie.

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Data: 2020-10-26 15:50:37

Re:Tartufaia controllata e diritto di raccolta riservata

Ad uso di tutti i lettori, premetto che per tartufaie “controllate” si intendono l[i]e tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree e arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.[/i]

Accanto alle tartufaie controllate ci sono quelle “coltivate”: impianto ex-novo con determinate caratteristiche.

In relazione a queste due tipologie, è possibile ottenere un’autorizzazione per il diritto di raccolta riservata che, in pratica, è una sorta di autorizzazione alla conduzione del terreno tabellato (interventi migliorativi/manutentivi) al fine dello sfruttamento legato alla raccolta dei tartufi.

La procedura consta di due momenti (esame progetto + rilascio attestato):
- presentazione del progetto di realizzazione tartufaia con varia documentazione tecnica;
- approvazione del progetto da parte del comune con autorizzazione all’inizio lavori;
----------------
- richiesta dell’avente titolo dell’attestato di riconoscimento del diritto dietro presentazione di altra documentazione: fine lavori, ecc.
- rilascio dell’attestato di riconoscimento al diritto di raccolta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al punto precedente. Tale attestato vale 5 anni ed è rinnovabile.

Quindi, a parere mio, può essere presentata solo la richiesta di nuovo attestato se il soggetto è in grado di dichiarare / presentare ciò che è previsto al punto 1.3 dell’art. 6 della LR: non devono essere eseguiti nuovi lavori e possono essere prodotti gli allegati lì previsti

riferimento id:56262

Data: 2020-10-26 19:48:57

Re:Tartufaia controllata e diritto di raccolta riservata

Potrebbe quindi esserci la possibilità di non approvare un nuovo progetto qualora il richiedente dimostri che la stato della tartufaia sia tale da non necessitare di nuovi lavori. Valuteremo il da farsi.
Grazie per la risposta e per la riflessione.

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