Data: 2020-10-23 07:01:52

Esercizio di vendita da parte di imprenditore agricolo.

Buongiorno,
un imprenditore agricolo ha presentato comunicazione di attività di vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.
Il comma 8-bis. del suddetto articolo fra l'altro indica: "......nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario"[/i].
Il soggetto (che produce vino) ci chiede se deve vendere esclusivamente la bottiglia di vino chiusa, fornendo i bicchieri vuoti al cliente (non potendo svolgere servizio assistito di somministrazione) o se può vendere un calice di vino (considerandolo prodotto manipolato, pronto per il consumo)?

riferimento id:56243

Data: 2020-10-24 08:53:00

Re:Esercizio di vendita da parte di imprenditore agricolo.

La vendita di calice di vino rientra nella somministrazione non assistita, consentita dalla norma.

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