Data: 2020-10-22 18:41:22

NUOVO ESERCIZIO DI VICINATO C/O CENTRO COMM.LE - MODIFICA TIPOLIGIA MERCEOLOGICA

Buonasera
chiedo un grande aiuto.
Stamattina mi e' pervenuta la richiesta, da parte della societa' che gestisce la galleria di un nostro centro commerciale, di voler ridurre l'area di vendita di un negozio avente tipologia non alimentare (avente a disposizione circa 500 mq) e destinare quei metri quadri di vendita circa 249 (per rimanere appunto sotto l'area di vicinato) a merceologia Alimentare e quindi  NUOVO ESERCIZIO AL DETTAGLIO.
Pertanto in merito chiedo se queste operazioni (riduzione del non alimentare ed nuovo esercizio di vicinato alimentare)  necessitano di conferenza dei servizi io ho letto la L.R.  Emilia Romagna che tratta di medie e grandi strutture di vendita ma non trovo nulla in merito al vicinato ... premetto che ho grosse lacune nella gestione dei Centri Commerciali e soprattutto gestione conferenza dei servizi (ossia quando e' dovuta o meno )
Chiedo se qualcuno mi può' dare delucidazioni  circa l'iter da seguire grazie di cuore
Rosalba

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Data: 2020-10-24 20:03:30

Re:NUOVO ESERCIZIO DI VICINATO C/O CENTRO COMM.LE - MODIFICA TIPOLIGIA MERCEOLOGICA

Il discorso sarebbe lungo. A parere mio, vista la tabella del d.lgs. n. 222/2016 che non prevede proprio la fattispecie, visto il DL 138/2011, il DL 211/2011 e il DL 1/2012 la variazione del settore merceologico (senza variazione quantitativa della superficie di vendita) non possa essere soggetta ad autorizzazione. Al più, si potrebbe applicare una SCIA/comunicazione con l’eventuale dichiarazione dei requisiti professionali. Vedi, ad esempio, la LR della Toscana che sottopone sempre e comunque a SCIA la variazione del settore merceologico.

Il d.lgs. n. 126/2016, indicando i decreti futuri individuanti le varie fattispecie, poi sarebbe stato adottato il d.lgs. n. 222/2016, dispone: [i]Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, [b]sono libere[/b][/i].

Se guardi qua, infatti, la raccolta della modulistica unificata prodotta ai sensi delle norme citate non trovi la fattispecie: https://imprese.regione.emilia-romagna.it/semplificazione-e-sportello-unico/doc/moduli-nazionali-unificati-suap-attivita-commerciali-e-assimilate
Tuttavia, le prassi amministrative sono dure a morire e fronte di una norma poco chiara come quella dell’E.R. occorrerebbe vedere bene se a livello comunale esisto norme che disciplinano la fattispecie. Vedi art. 3, comma 6, lett. a) della LR 14/99.

Come detto mancando una normativa regionale ad hoc, diventa difficile rispondere alla domanda. E’ probabile che il privato, arrivando alla superficie dell’esercizio di vicinato, abbia voluto garantirsi proprio l’elusione della complessa procedura abilitativa nel caso fosse prevista l’autorizzazione alla variazione del settore merceologico.

Nel caso che a livello comunale non vi siano norme sulla questione, io accetterei un SCIA unica: variazione settore merceologico + comunicazione di riduzione di superficie di vendita

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