Buongiorno, un produttore agricolo esercente la vendita di formaggi nel ns. mercato settimanale, intende sospendere l'attività di vendita nel mercato fino a giugno 2021, in quanto ha trovato un posto di lavoro da bidella presso una scuola. Chiede di poter mantenere la concessione del posteggio, presentandoci una comunicazione di sospensione facendo valere la circostanza della mancata o scarsa produzione dovuta all'andamento stagionale sfavorevole. Il ns. regolamento, datato 2003, prevede la decadenza della concessione del posteggio esclusivamente a seguito della perdita dello status di produttore agricolo. In realtà la normativa regionale prevede che gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal d.lgs.114 per quanto concerne la disciplina dei posteggi, quindi decadenza dalla concessione nel caso di 18 assenze, esclusi i casi di gravidanza, malattia e servizio militare.
Si chiede un parere in merito al caso esposto.
Sì, le concessioni degli agricoltori sono soggette alle stesse regole delle concessioni dei commercianti ai sensi del d.lgs. n. 114/98 e del d.lgs. n. 228/2001, art. 4, comma 4. La concessione riguarda un bene pubblico ed è ragionevole che chi la usi debba soggiacere a quelle regole che, contemperano interesse privato e tutela dell’interesse generale.
Ergo, le ipotesi de decadenza per mancato utilizzo si applicano, indistintamente, alle concessioni per il commercio e a quelle per la vendita diretta