A seguito della presentazione di una SCIA per subigresso nel commercio di vicinato gestito dal consorzio agrario, si chiede se (oltre alla notifica sanitaria per la vendita dei prodotti alimentari) siano corrette le comunicazioni ivi inserite per subingresso per la vendita dei mangimi ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005, l'attività di ricovero temporaneo di animali da cortile e per la vendita dei prodotti fitosanitari. Ma non dovrebbero fare istanza per tutte e tre le tipologie?
Ultima cosa: per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari: ho letto una risposta di Maccantelli (Risposta #2 il: 12 Febbraio 2020, 21:24:26 - "Il tesserino per la vendita è rimasto “vecchia maniera”: domanda al SUAP di rinnovo e rilascio in modalità telematica. Sul punto vedi la stessa DGR 361/15, allegato A. Lì sono indicae anche le tempistiche - vedi punto D ") ma non ho trovato nessuna indicazione sulla modalità di invio "telematico", visto che tale certificato era stato predisposto nel 2015 per essere rinnovato ogni cinque anni, è possibile continuare ad utilizzarlo con nuovo timbro e marca da bollo?
Grazie dell'aiuto
Antonella :)
Il subingresso senza modifiche, a parte casi particolari, è sempre in comunicazione ai sensi della LR 40/2009.
Anche per i mangimi ci sono due procedure: registrazione o riconoscimento. Tutto dipende delle attività svolte. Anche fosse riconoscimento, il decreto regionale n. 6610/2005 rimandava alle modalità procedurali di cui alla DGR 371/2002, quella sui riconoscimenti comunitari in materia di alimenti di origine animale. Se la regola è stare agganciati a quella DGR allora, il DPGR n. 40R/2006, in coerenza con la LR n. 40/2009 (art. 47) prevede che il subingresso in stabilimento riconosciuto sia effettuato con comunicazione (vedi art. 7 comma 7-bis del DPGR n. 40R/2006)
Per le stalle di sosta, la tabella del d.lgs. n. 222/2016 fa confusione indicando la fattispecie due volte: una volta in SCIA, una volta in autorizzazione. Diciamo che la detenzione di piccoli animali per la vendita non è proprio una stalla di sosta. Vedi LR n. 59/2009, art. 12 e DPGR n. 38R/2011, art. 5. Da almeno 15 anni, questa tipologia di attività va in SCIA e, comunque, il subingresso implica la mera comunicazione. Magari fai presente che occorre l'aggiornamento del registro
Stesso discorso sull’autorizzazione per deposito fitosanitari ex artt. 21 e 22 del DPR n. 290/01. Sul tesserino personale, il discorso è diverso, non è un’abilitazione all’esercizio di un’attività di impresa ma titolo professionale personale come una patente o un diploma. Difronte al rinnovo, io rilascerei via PEC un tesserino nuovo, con nuova foto e nuova marca da bollo, però non escluderei, nell’incertezza normativa, anche il tuo metedo