Data: 2012-06-01 11:30:17

Vendita prodotti agricoli in locali di civile abitazione

Un'azienda agricola ha presentato notifica Reg. Ce 852/2004 per la vendita dei propri prodotti (vino e olio) trasformati e confezionati presso  aziende esterne, nei locali della propria abitazione. Il locale adibito alla vendita è individuato in planimetria come "studio" facente parte dell'appartamento del titolare il quale risulta essere in  una civile abitazione e non in fabbricato rurale.
Chiedo se è possibile la vendita.

riferimento id:5621

Data: 2012-06-02 09:09:30

Re:Vendita prodotti agricoli in locali di civile abitazione


Un'azienda agricola ha presentato notifica Reg. Ce 852/2004 per la vendita dei propri prodotti (vino e olio) trasformati e confezionati presso  aziende esterne, nei locali della propria abitazione. Il locale adibito alla vendita è individuato in planimetria come "studio" facente parte dell'appartamento del titolare il quale risulta essere in  una civile abitazione e non in fabbricato rurale.
Chiedo se è possibile la vendita.
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Il Dlgs 228/2001 lo consente in quanto permette di usare qualunque area o immobile di cui si abbia la disponibilità per la vendita di prodotti agricoli.
A mio avviso è compatibile.

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D.Lgs. 18-5-2001 n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.
4. Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività (4).

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 (5) (6).

(4) Comma così modificato prima dall'art. 2-quinquies, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell’art. 27, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(5) Comma così modificato dal comma 1064 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(6)  Sull'applicabilità della disciplina di cui al presente articolo vedi l'art. 4, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

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