Data: 2011-03-16 16:56:18

agriturismo e TULPS

Ho letto in giro per la rete diversi articoli che mi hanno confuso le idee. Vorrei sapere quali sono le norme contenute nel TULPS applicabili all'agriturismo.

riferimento id:562

Data: 2011-03-16 17:20:31

Re: agriturismo e TULPS


Ho letto in giro per la rete diversi articoli che mi hanno confuso le idee. Vorrei sapere quali sono le norme contenute nel TULPS applicabili all'agriturismo.
[/quote]

In sintesi:
1) la disciplina nazionale in materia è dettata dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo". Tale legge NON richiama nè direttamente nè indirettamente il TULPS
2) la normativa regionale Toscana in materia è la Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" che richiama il TULPS soltanto relativamente ai requisiti morali (Art. 8 comma 1)

Quindi, in Toscana, si applica il TULPS soltanto con riferimento ai requisiti soggettivi.

Poichè l'agriturismo, contrariamente a quello che si pensa, NON è una attività ricettiva (bensì una attività agricola che può svolgere servizi accessori di ricettività) NON SI APPLICA il Tulps nemmeno in via analogica non rientrando fra le attività soggette all'art. 86 del TULPS stesso.

riferimento id:562

Data: 2011-03-17 11:18:13

Re: agriturismo e TULPS

Grazie della sollecita risposta. Anch'io la penso così, ho sempre ritenuto applicabili all'agriturismo gli art. 109 (in merito alle schedine), 68,69 e 80 se organizza uno spettacolo non solo per i suoi clienti (cosa che sostiene anche la cassazione) e il 57 se organizza uno spettacolo di fuochi d'artificio, non avevo mai preso in considerazione la questione fino a quando non ho trovato un parere della regione FVG che richiama l'applicabilità dell'art. 191 del regolamento del TULPS (Articolo abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287). Ho fatto alcune ricerche in merito e sul forum di www.marilisabombi.it (esperta del settore) alla domanda "Per poter giocare a carte in locali diversi dai pubblici esercizi ad esempio negli agriturismi, frasche ecc. quale procedura si deve seguire?" ha risposto "A mio avviso l'attività di agriturismo va considerata alla stregua di un esercizio pubblico con l'autorizzazione che assorbe quella prevista dall'art. 86 e, di conseguenza, ritengo che il gioco delle carte non possa che essere autorizzato ai sensi dell'art. 194 reg. Tulps. Mentre, per quanto riguarda la cosiddetta frasca, la vendita del vino avviene all'interno di una abitazione privata o nelle pertinenze e, quindi, è come se si giocasse in casa.", questa risposta mi ha messo il dubbio di aver sbagliato l'approccio alla materia, anche perché si aprirebbe al mondo dei "videogiochi".
Ormai approfitto della discussione aperta e in materia di videogiochi in agriturismi il Comune di Udine afferma "Una modifica apportata all'articolo 86 comma 3° del T.U.L.P.S. dalla Legge 27/12/2005 n° 296 (legge finanziaria 2006) consiste nella possibilità di installare gli apparecchi, di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (prima potevano essere installati solo apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110) anche in esercizi commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati (il riferimento ai circoli privati deve essere inteso in senso lato e quindi ai circoli privati indipendentemente dall'eventuale attività di somministrazione ai soci), previo rilascio della licenza di cui all'art. 86, comma 3, lettera c).
Il legislatore della legge finanziaria 2006 non fa riferimento alle attività artigianali, agrituristiche, ecc. come possibile luogo di installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., tuttavia si ritiene che i locali di dette attività possano rientrare nella dizione di "aree aperte al pubblico" e che quindi questi apparecchi possano essere installati previo possesso della specifica licenza prevista appunto dall'articolo 86 comma 3 del T.U.L.P.S., sostituita dalla denuncia di inizio attività resa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990.".
Condividi questa impostazione?
Un'ultima curiosità, nei moduli per l'avvio dell'attività agrituristica ho notato che nelle dichiarazioni spesso è inserita questa formula "dichiaro che ... non sussistono i casi ostativi previsti dagli artt. 11 ... del TULPS". Se viene inserito con questi termini a tuo avviso una persona che ha commesso un furto e subito una condanna a 2 mesi di reclusione se lo dichiara ha commesso un falso?
cordiali saluti

riferimento id:562

Data: 2011-03-17 11:30:29

Re: agriturismo e TULPS

Grazie della sollecita risposta. Anch'io la penso così, ho sempre ritenuto applicabili all'agriturismo gli art. 109 (in merito alle schedine)
[color=red]Certo![/color]
, 68,69 e 80 se organizza uno spettacolo non solo per i suoi clienti (cosa che sostiene anche la cassazione)
[color=red]Certo! questo vale per ogni locale nel quale si realizzano spettacoli e trattenimenti al pubblico alle condizioni indicate dalla giurisprudenza[/color]

e il 57 se organizza uno spettacolo di fuochi d'artificio,
[color=red]Certo![/color]
[color=red]Ovviamente anche le altre norme se l'attività viene svolta in tale senso. Es. Se si fa agenzia di affari, si vendono cose usate ecc....[/color]

non avevo mai preso in considerazione la questione fino a quando non ho trovato un parere della regione FVG che richiama l'applicabilità dell'art. 191 del regolamento del TULPS (Articolo abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287). Ho fatto alcune ricerche in merito e sul forum di www.marilisabombi.it (esperta del settore) alla domanda "Per poter giocare a carte in locali diversi dai pubblici esercizi ad esempio negli agriturismi, frasche ecc. quale procedura si deve seguire?" ha risposto "A mio avviso l'attività di agriturismo va considerata alla stregua di un esercizio pubblico con l'autorizzazione che assorbe quella prevista dall'art. 86 e, di conseguenza, ritengo che il gioco delle carte non possa che essere autorizzato ai sensi dell'art. 194 reg. Tulps. Mentre, per quanto riguarda la cosiddetta frasca, la vendita del vino avviene all'interno di una abitazione privata o nelle pertinenze e, quindi, è come se si giocasse in casa.", questa risposta mi ha messo il dubbio di aver sbagliato l'approccio alla materia, anche perché si aprirebbe al mondo dei "videogiochi".
[color=red]NON CONDIVIDO. L'agriturismo non è attività ricettiva[/color]

Ormai approfitto della discussione aperta e in materia di videogiochi in agriturismi il Comune di Udine afferma "Una modifica apportata all'articolo 86 comma 3° del T.U.L.P.S. dalla Legge 27/12/2005 n° 296 (legge finanziaria 2006) consiste nella possibilità di installare gli apparecchi, di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (prima potevano essere installati solo apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110) anche in esercizi commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati (il riferimento ai circoli privati deve essere inteso in senso lato e quindi ai circoli privati indipendentemente dall'eventuale attività di somministrazione ai soci), previo rilascio della licenza di cui all'art. 86, comma 3, lettera c).
Il legislatore della legge finanziaria 2006 non fa riferimento alle attività artigianali, agrituristiche, ecc. come possibile luogo di installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., tuttavia si ritiene che i locali di dette attività possano rientrare nella dizione di "aree aperte al pubblico" e che quindi questi apparecchi possano essere installati previo possesso della specifica licenza prevista appunto dall'articolo 86 comma 3 del T.U.L.P.S., sostituita dalla denuncia di inizio attività resa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990.".
Condividi questa impostazione?
[color=red]Non condivido. Come espresso in più occasioni già dal 2006, NON è possibile installare giochi in esercizi diversi fino a quando non vi saranno i decreti di attuazione che stabiliscano le tipologie di esercizi ed i limiti numerici (così come ci sono stati per gli esercizi dell'86 e 88 tulps)[/color]

Un'ultima curiosità, nei moduli per l'avvio dell'attività agrituristica ho notato che nelle dichiarazioni spesso è inserita questa formula "dichiaro che ... non sussistono i casi ostativi previsti dagli artt. 11 ... del TULPS". Se viene inserito con questi termini a tuo avviso una persona che ha commesso un furto e subito una condanna a 2 mesi di reclusione se lo dichiara ha commesso un falso?
[color=red]L'art. 11 del TULPS (come detto applicabile - anche se si potrebbe discutere della applicabilità dopo l'entrata in vigore della legge 96/2006) in Toscana in virtù del richiamo della normativa regionale) dispone:
Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

QUINDI non si ricade nell'incompatibilità assoluta ma in quella del comma 2 "POSSONO ESSERE NEGATE".
Quindi l'interessato sicuramente non fa una falsa dichiarazione anche se il Comune potrebbe valutare ostativo il reato ma deve giustificare tale decisione in base alle caratteristiche dello stesso. Tuttavia consiglio all'interessato di dichiarare "Il sottoscritto ha subito le seguenti condanne .................... comunque non ostative all'esercizio dell'attività" così da evitare ogni dubbio!
Se la condanna è a 2 mesi e basta escluderei il carattere ostativo.
Tuttavia una condanna superiore, recente e magari commessa proprio nell'esercizio dell'attività agrituristica potrebbe risultare ostativa.
Nel dubbio NON è ostativo.

Ciao
[/color]

cordiali saluti

riferimento id:562

Data: 2015-03-20 18:36:37

Re:agriturismo e TULPS

Seminario di approfondimento specialistico
[b]Firenze, 9 aprile 2015 ore 9.45-13.30[/b]

[color=red][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio
Lo stato attuale della LR 30/2003 e del regolamento 46R/2004
Disciplina della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo[/b][/color]

Argomenti trattati:

- Evoluzione della normativa regionale sull’agriturismo alla luce del DPGR n. 74R/2014 e LR n. 4/2014

- Disciplina della Fattoria Didattica, requisiti professionali e disciplina transitoria

- Disciplina delle nuove attività agrituristiche sociali e di servizio ed attività complementari (piscina)

- Limiti della somministrazione agrituristica, concetto di UTE e altri aspetti procedurali

- Nuove modalità di redazione della SCIA agrituristica e LR n. 7/2015 sulla semplificazione procedurale in agricoltura

- Accessibilità ai fabbricati, adeguamenti e controlli

- Imprenditore agricolo, casistiche della vendita diretta e somministrazione non assistita

- attività agricole connesse e concetto della prevalenza

- risposte a quesiti

Scarica la brochure
[b]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=25483.0;attach=3503[/b]

riferimento id:562

Data: 2016-05-04 08:30:31

Re:agriturismo e TULPS

Per coloro che sono interessati all'argomento, segnaliamo il seminario "[color=red][size=14pt][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio[/b][/size][/color]", svolto recentemente dalla Omniavis, riguardante:
- L.R. 30/2003 e DPGR 46R/2004;
- Agriturismo;
- Fattorie didattiche;
- Attività sociali e di servizio;
-Vendita diretta imprenditore agricolo
- Apicoltura

La videoregistrazione del seminario, al costo di € 19,00+IVA, è acquistabile qui: http://www.omniavis.com/images/icagenda/files/Brochure_Video_20151022_2015_10_OV_MasterSUAP.pdf
Per informazioni 055/6236286 o info@omniavis.it

riferimento id:562

Data: 2016-05-04 15:51:06

Re:agriturismo e TULPS

Ai fini degli obblighi di p.s. ex art.109 tulps, anche l'agriturismo è inteso come "struttura ricettiva" (ancorchè sia - o dovrebbe essere - attività accessoria rispetto a quella agricola) e quindi deve comunicare le presenze al pari degli affittacamere, degli alberghi e delle altre strutture, alberghiere ed extraalberghiere, compresi, in tempi più recenti gli "appartamenti privati" gestiti in forma non imprenditoriale per c.d. locazioni brevi o turistiche.

riferimento id:562

Data: 2019-06-15 03:37:48

Re:agriturismo e TULPS

[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]

[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]

Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1.  Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le  parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con  immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro  ore,».

riferimento id:562
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it