Quesito:
il 09.10.2007 è stata rilasciata un'autorizzazione per l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. La richiesta era accompagnata dalla DIAP da inoltrare all'ASL per ristorazione pubblica e, nello specifico, per bar.
Mi chiedono ora la possibilità di poter effettuare anche l'attività di ristorazione.
Devono integrare la pratica? O l'autorizzazione in loro possesso è sufficente?
Grazie mille, Michela
L'autorizzazione amministrativa è valida per la somministrazione di alimenti e bevande, senza distinzione tra ristorante o bar: è unica.
Discorso diverso per la notifica sanitaria (che allora si presentava tramite DIAP oggi tramite SCIA): questà sì deve essere aggiornata.
Fai quindi ripresentare una nuova notifica (compilando il mod. A di R.L.) per modifica attività.
Nel mod. A ffaccio barrare, nel frontespizio la casella relativa alla modifica dell'attività esistente riguardante "aspetti merceologici" ....e la ricevuta del versamento diritti sanitari all'asl ....e ....? serve la scheda 1 o la scheda 2? dalla presentazione del solo mod. A si evince la modifica dell'attività?
riferimento id:5619[quote]Nel mod. A ffaccio barrare, nel frontespizio la casella relativa alla modifica dell'attività esistente riguardante "aspetti merceologici" ....e la ricevuta del versamento diritti sanitari all'asl ....e ....? serve la scheda 1 o la scheda 2? dalla presentazione del solo mod. A si evince la modifica dell'attività?[/quote]
E' una modifica di attività esistente (almeno per il SUAP, per la CCIAA potrebbe essere una nuova attività...).
A mio parere dovrebbero barrare [i]Locali/impianti: allegare descrizione e planimetria[/i] se la modifica comporta una variazione rispetto a quanto presentato a suo tempo per il bar (esempio aumentano la superficie o usano locali prima adibiti ad altro). Ti ricordo che maggiore superficie di somministrazione comporta una verifica ex novo del requisto parcheggi.
Poi, più che [i]aspetti merceologici [/i] che vedo più per il commercio, direi [i]Ciclo produttivo: allegare relazione tecnica[/i] al fine di capire (a livello di notifica) in cosa consiste la variazione (grazie alla relazione). Banalmente se fanno anche pizza devono avere le certificazioni delle canne fumarie e fare comunicazione di emissioni poco sognificative,...
Attenzione: non è che se barrano una voce invece dell'altra la notifica è irricevibile. Il modello è troppo generico, l'importante è che si capisca cosa modificano.
Diritti ASL: assolutamente sì ;) ;) ;) altrimenti rischi il richiamo ufficiale dell'ASL :'( :'( :'( (ovvero ti arriva la lettera cartacea che li sollecita, vero per conoscenza, ma che va protocollata e archiviata...)
Scheda 2 assolutamente no!
Scheda 1 in caso di varaiazione della superficie. Ma se ti indicano la variazione nella relazione l'omissione del modello è ininfluente.
................MAI MAI MAI che predispongano modulistica per i casi pratici eh! mi raccomando! :D
Grazie mille come sempre
Michela