Chiedo se l'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 2020 è ancora vigente nella sua interezza o ha riportato delle modifiche dalla normativa successiva intervenuta.
"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente."
Chiedo se l'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 2020 è ancora vigente nella sua interezza o ha riportato delle modifiche dalla normativa successiva intervenuta.
"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente."
[/quote]
Art. 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali)
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente.
2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i presidenti degli
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su
base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi del sistema
camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti
organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia prevista
negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni.
2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale
modalita' non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di
cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e
55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle
assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni, nonche' le societa',
comprese le societa' cooperative ed i consorzi, che non abbiano
regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente
fissati, purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
(17) ((21))
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati al 15
ottobre 2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
[color=red][b] Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre
2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini
previsti dal presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020. [/b][/color]
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&atto.articolo.numero=0&qId=11c5c0fa-2f33-4d92-9ac7-e5eea8752a06&tabID=0.46332565490835775&title=lbl.dettaglioAtto