Pongo il seguente quesito:
All’interno dei locali del nuovo Oratorio Parrocchiale si vuole insediare un circolo sportivo affiliato. Detto circolo dovrebbe gestire un campo di calcetto e uno da tennis annessi all’oratorio medesimo, e organizzare dei piccoli tornei a livello agonistico ai quali assisterebbe il pubblico senza pagamento di biglietto. Durante le partite si vorrebbero somministrare alimenti e bevande sia ai giocatori che alle persone (pubblico) intervenute per assistere alle partite, mediante un gazebo posto alla periferia del campo interessato.
Come adempimenti per una di queste attività ho previsto:
Per quanto riguarda l’apertura del circolo:
a.SCIA per somministrazione di alimenti e bevande limitatamente ai soci;
b.Sorvegli abilità del locale di somministrazione;
c.Notifica sanitaria ai sensi del reg. CE 852/2004;
Per la gestione dei campi di calcetto e da tennis, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande, sia ai giocatori che agli spettatori,fatta salva la notifica ai sensi del citato regolamento CE, quali sono gli adempimenti da parte del circolo?
Occorre forse una SCIA art. 69 tulps per effettuare i tornei di calcio e tennis e una tipologia C) legge 287/91 per la somministrazione?
E’ necessario convocare la CCVLPS?
Oppure che cosa?
Grazie e saluti.
Ne approfitto per riproporre un quesito precedente rimasto senza risposta.
L’Art. 46, c. 2 della l.r. 11/99 stabilisce che “ Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 L. 17 maggio 1983, n. 217”.
L’art. 59, c. 7, della l.r. medesima stabilisce che “qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 L. 17 maggio 1983, n. 217”.
Domanda: il titolare di un affittacamere che voglia offrire anche il servizio di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente agli ospiti deve possedere i requisiti professionali di cui all’art. 71 d.lgs. 59/2010 visto che l’iscrizione nella sezione speciale (l. 217/83) è stata abrogata?
Mi sembra che la tue procedure siano corrette.
Giustamente ha tenuto distinta la somministrazione ai soci da quelle effettuata durante gli eventi sportivi. Nel primo caso niente da eccepire, la procedura che hai descritto è corretta. Tieni conto che la somministrazione nei circoli è consentita ai soci e ai familiari e amici che possono accompagnare il socio (saltuariamente, altrimenti si devono tesserare) nell’attività del circolo.
Nell’altro caso, concordo ancora con te. Appare più un’ipotesi di un esercizio di somministrazione collegato ad impianto sportivo. In pratica è la tipologia C della legge 287/91.
Sulle autorizzazioni di polizia c’è da dire che se l’attività non è imprenditoriale, allora non occorre autorizzazione ex art. 68 TUPS (vedi la vecchia sentenza della corte cost. n. 56/1970). Resta salva, però, la questione che anche gli impianti sportivi rientrano nel campo di applicazione dei locali di pubblico spettacolo e quindi, anche se non imprenditoriali, restano sottoposti all’art. 80 TULPS.
Io farei controllare da un tecnico l’applicabilità dell’80 tulps in funzione di un’asseverazione sostitutiva della CCVLPS (impianti con capienza inferiore alle 200 persone). Lo stesso tecnico controllerà l’applicabilità della normativa della prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011.
Sull'altro quesito ti riporto quanto detto da Simone in merito ad una stassa domanda:
la somministrazione quale attività accessoria a quella ricettiva è ESCLUSA dall'obbligo dei requisiti professionali.
La Legge 135/2001 all'articolo 9 prevedeva tale possibilità poi confermata dal Codice del Turismo. L'articolo del Codice del turismo è stato dichiarato incostituzionale e quindi si ha la reviviscenza della disposizione della legge 135/2001.
In assenza di diversa disposizione regionale quindi NON OCCORRONO requisiti professionali né autonoma SCIA di somministrazione.