[color=red][b]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPORT
DECRETO 13 ottobre 2020 [/b][/color]
Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020. (20A05592)
(GU n.253 del 13-10-2020)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LO SPORT
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019,
concernente la nomina del prof. Giuseppe Conte a Presidente del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
settembre 2019, con il quale all'on. Vincenzo Spadafora, e' stato
conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo
sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
settembre 2019, con il quale al Ministro, on. Vincenzo Spadafora,
sono state conferite, tra le altre, le deleghe in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2020, concernente le misure urgenti di contenimento del
contagio sull'intero territorio nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera g) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 secondo cui
«allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le presenti
misure: [...] lo svolgimento degli sport da contatto, come
individuati con successivo provvedimento del Ministro per lo sport,
e' consentito, da parte delle societa' professionistiche e - a
livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e societa'
dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione
sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate
tutte le gare, le competizioni e tutte le attivita' connesse agli
sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere
amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
del Ministro dello sport di cui al primo periodo»;
Considerato che, ai sensi della predetta lettera g) dell'art. 1,
comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2020, i suddetti divieti decorrono dal giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro
per lo sport;
Vista la nota del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 12
ottobre 2020, con la quale sono state richieste alle Federazioni
Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di
promozione sportiva, indicazioni in merito alle proprie discipline;
Considerato che, ai limitati fini del divieto previsto dall'art. 1,
comma 6, lettera g) del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 13 ottobre 2020, sono da considerare discipline sportive
«da contatto» quelle che prevedono durante lo svolgimento
dell'attivita' sportiva occasioni di contatto ravvicinato, anche
occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di
distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il
contenimento della pandemia da COVID-19;
Preso atto delle risposte pervenute dai singoli organismi sportivi
per il tramite del Dipartimento per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Considerato l'esito degli approfondimenti tecnici di competenza del
Dipartimento per lo sport trasmesso il 13 ottobre 2020 e assunto agli
atti con foglio n. 929 in pari data;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 6, lettera g) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, si
intendono per discipline sportive «da contatto» quelle elencate alla
tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2020
Il Ministro: Spadafora
Allegato
TABELLA
"SPORT DA CONTATTO"
Parte di provvedimento in formato grafico