Data: 2020-10-13 13:29:24

scia edilizia & DL 18/2020

L’Art. 103,comma 2 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 dispone: “2.  Tutti  i  certificati,  attestati,  permessi,  concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione dello stato di emergenza.”.

Il termine di durata temporale [inizio - fine lavori] “convenzionale” della Scia edilizia è stabilita in 3 anni.

Come si applica in questo caso quanto stabilito dal DL Cura Italia: “conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Qual è la “dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” ….

Ovviamente, mi potrebbe essere utile giurisprudenza e/o pareri.

Grazie…












riferimento id:56106

Data: 2020-10-15 14:30:52

Re:scia edilizia & DL 18/2020


L’Art. 103,comma 2 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 dispone: “2.  Tutti  i  certificati,  attestati,  permessi,  concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione dello stato di emergenza.”.

Il termine di durata temporale [inizio - fine lavori] “convenzionale” della Scia edilizia è stabilita in 3 anni.

Come si applica in questo caso quanto stabilito dal DL Cura Italia: “conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Qual è la “dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” ….

Ovviamente, mi potrebbe essere utile giurisprudenza e/o pareri.

Grazie…
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Al momento non vi sono sentenze sul tema.
Lo stato emergenziale al momento è stato [color=red][b]prorogato al 31 gennaio 2021[/b][/color] dal D.L. 125/2020.

riferimento id:56106
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