L’Art. 103,comma 2 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 dispone: “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”.
Il termine di durata temporale [inizio - fine lavori] “convenzionale” della Scia edilizia è stabilita in 3 anni.
Come si applica in questo caso quanto stabilito dal DL Cura Italia: “conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Qual è la “dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” ….
Ovviamente, mi potrebbe essere utile giurisprudenza e/o pareri.
Grazie…
L’Art. 103,comma 2 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 dispone: “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”.
Il termine di durata temporale [inizio - fine lavori] “convenzionale” della Scia edilizia è stabilita in 3 anni.
Come si applica in questo caso quanto stabilito dal DL Cura Italia: “conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Qual è la “dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” ….
Ovviamente, mi potrebbe essere utile giurisprudenza e/o pareri.
Grazie…
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Al momento non vi sono sentenze sul tema.
Lo stato emergenziale al momento è stato [color=red][b]prorogato al 31 gennaio 2021[/b][/color] dal D.L. 125/2020.