Data: 2020-10-13 09:47:35

FISIOTERAPISTA

Buongiorno,
ho bisogno di avere delle delucidazioni in merito all'attività di fisioterapista.
L'attività svolta presso uno studio singolo, quindi non all'interno di una struttura sanitaria, rientra fra le attività soggette a SCIA ai sensi della L.R.  n. 51/2009 o può essere considerata un attività libera? L'art. 20 del D.P.G.R. 79/R/2016 è stato abrograto, pertanto tutte le attività sono soggette a SCIA/Autorizzazione?

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Data: 2020-10-15 19:22:33

Re:FISIOTERAPISTA

La regione ha adottato una nuova normativa molto discutibile.
Dalla lettura del DPGR 79R/2016 come modificato dal DPGR n. 90R/2020, pare di capire che qualunque studio medico è soggetto a SCIA.

Prima esistevano: 1) studi medici in forma libera - senza procedure abilitative (solo visite o diagnostica non invasive senza refertazione); 2) studi medici e odontoiatrici sottoposti a SCIA (prestazioni a minore invasività); 3) studi soggetti ad autorizzazione (prestazioni invasive).

Adesso ogni tipologia deve abilitarsi (o conc SCIA o con autorizzaizone). Restano attività libere quelle degli studi medici e pediatrici del sistema regionale (c.d. medico di famiglia)

Inoltre, sono sottoposti a SCIA gli studi associati di altre professioni sanitarie. Ciò vuol dire, per fare un esempio, che se è in forma associata è sottoposto a SCIA anche lo studio fisioterapico. Addirittura so che viene consigliato (vedi modulistica di cui al DD 15101/2020) che anche i fisioterapisti singoli facciano la SCIA (sic!)

A parere mio la nuova normativa non è legittima ma tant'è. Finché non ci saranno pronunce va applicata.
Dico che non è (potrebbe essere) legittima ai sensi del al d.lgs. n. 502/92, art. 8-ter, comma 2, per il quale si rileva che gli studi medici che effettuano solo visite senza rischi per il paziente non sono soggetti ad abilitazione/autorizzazione. Quindi violare questo principio sottoponenedo a procedura abilitativa tutti gli studi medici (autorizzaizone o CSIA che sia), è secondo me una previsione che la Regione non poteva adottare. Vedremo se quanche studio medico che verrà fatto chiudere per mancanza della SCIA impugnerà il provvedimento comunale

La SCIA è un’abilitazione “necessaria” che, ai fini di quello che volevo evidenziare, ha valore di onere autorizzativo: la SCIA, in generale, è una procedura semplificata sostitutiva di un’autorizzazione, ma pur sempre "abilitativa". Infatti, il comune deve ordinare la chiusura dello studio medico che non ha presentato la SCIA (vedi art. 26 della LR 51/2009).
In sintesi, c’è il rischio che un provvedimento del genere venga impugnato e il TAR veda l’illegittimità della norma regionale sull’obbligo della SCIA per le attività che, invece, dovrebbero essere liberamente esercitabili ai sensi dei principi ricavabili dalla norma statale. Può la regione prevedere un onere abilitativo necessario in contrasto con il d.lgs. n. 502/92?
Altra cosa sarebbe stata una mera “comunicazione” la cui mancanza avrebbe portato solamente ad una lieve sanzione amministrativa.

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Data: 2021-06-17 11:40:38

Re:FISIOTERAPISTA

Salve Dott. Maccantelli, in merito a questa disamina avrei un problema da risolvere. Studio di fisioterapista singolo, l'ordine mi dice di fare SCIA, ma da una telefonata con la Polizia Amministrativa preposta al settore sanitario, che a sua volta ha contattato il dipartimento della salute, sembrerebbe che gli studi singoli siano esenti da SCIA. Purtroppo non ho riferimenti normativi certi in merito, per questo mi rivolgo a lei. SO che la Delibera 15101 ? stata modificata successivamente ma nella D 16212/2020 non riesco a cogliere le differenze e soprattutto non mi sembra ci siano espliciti cenni in merito. Come ci dobbiamo comportare??? Scia si o no?? Grazie mille

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Data: 2021-06-29 13:17:07

Re:FISIOTERAPISTA

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