Buongiorno,
volevo chiedere dei chiarimenti riguardo all’attività di panificazione.
Premetto che non si tratta dell’apertura di un nuovo panificio, ma solo che l’attuale titolare chiude ed un altro riapre, no subentro, nello stesso locale e stesse attrezzature senza modifiche alcuna, e chi riapre mi ha fatto delle domande.
Dunque l’art. 2 comma 1 della L.R.T. n. 18/2011 prevede che l’apertura di un NUOVO panificio è soggetta a SCIA da presentare al SUAP con la indicazione del responsabile dell’attività produttiva.
L’art. 3 comma 2 prevede che detto responsabile è assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine di sei mesi dalla indicazione di cui all’art. 2 comma 1 (presentazione della SCIA).
Significa quindi che pur non avendo la qualifica di responsabile dell’attività produttiva e neppure in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 3 lett. a) b)c) d) e), può ugualmente aprire un panificio ed entro sei mesi fare il corso ed acquisire detta qualifica? E se per caso dopo i sei mesi viene accertato che il soggetto che doveva fare il corso non lo ha fatto e non ha acquisito la qualifica di responsabile, che succede, si chiude il panificio?.
Naturalmente quanto sopra indicato riguarda anche il caso di eventuale subingresso?, oppure chi subentra deve essere già in possesso della qualifica di responsabile?.
Non solo, il D.L. n. 223/2006 art. 2 prevede che (il nuovo panificio) deve essere in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera cosa che il panificio in esame, che è aperto e lavora da oltre 50 anni in un piccolo paesino del mio comune, non ha mai avuto, che deve fare chi riapre, deve presentare anche una pratica per dette emissioni per un panificio che è sempre esistito?.
Ringrazio per le risposte e saluto cordialmente.
La questione dei requisiti professionali per l’attività di panificazione è approdata fin davanti alla Corte Costituzionale. In estrema sintesi, la competenza nel definire i requisiti professionali necessari (senza i quali si chiude) spetta allo Stato (questo è pacifico) ma nel caso di specie la regione ha voluto prevedere dei requisiti valorizzanti la cui mancanza porta ad una era sanzione (non alla chiusura). Per questo l’esercente può aprire senza ancora averli: fossero necessari non potrebbe presentare la SCIA.
Vedi qua per i riferimenti della sentenza: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15335.0
Ho già risposto, quindi, ad un paio delle tue domande. Anche in caso di subingresso vale la stessa cosa.
In via generale posso aggiungere che sono da valutare:
[b]commercio al dettaglio[/b]
Se unitamente alla produzione e vendita diretta l'esercente effettuata commercio al dettaglio di prodotti alimentari (es. bibite, generi vari…) occorre presentare una SCIA per esercizio di vicinato. In questo caso occorre verificare il possesso dei requisiti professionali per il commercio - settore alimentare (questi sono obbligatori)
[b]DPR 151/2011 - prevenzione incendi[/b]
Per la prevenzione incendi occorre verificare se l'attività rientra nel caso n. 74 di cui all'allegato del DPR 151/2011 (precedente n. 91 del DM 16/02/82) e quindi dare seguito alle relative procedure in base alla casistica di rifermento (74a - 74b - 74c).
[b]Emissioni in atmosfera[/b]
PRIMO CASO - Art. 272, comma 1 del d.lgs. 152/06
Non sono sottoposti ad autorizzazione (quindi nessuna procedura) gli impianti e le attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta dello stesso decreto 152/06. Fra queste attività si trova:
Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg
SECONDO CASO - Art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/06
Sono sottoposti ad autorizzazione di carattere generale gli impianti e le attività elencati nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta dello stesso decreto 152/06. Fra queste attività si trova:
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
Ai fini dell'applicazione dell'autorizzazione vedere l'allegato I, lettera h) del DPR 59/2013