Tizio è titolare di licenza per noleggio con conducente mediante autovettura. Lo stesso decide di associarsi in una società cooperativa e chiede che la licenza sia trasferita a quest'ultima.
Dubbio 1: a chi va reintestata la licenza? alla Società coopertiva in generale o alla persona fisica che la rappresenta (presidente)? In quest'ultimo caso il Presidente deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti? ed il ruolo dei conducenti deve essere quello tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente (Bergamo anche se la Soc. Coopertiva è di Milano)?
Dubbio 2: mi viene fornito un verbale di assemblea e lo stesso è innanzitutto datato 29 novembre (di quale anno?)... si delibera di ammettere il socio Tizio e si indica l'elenco delle licenze conferite ai sensi dell'art. 7 della L. 21/92. Ma in questo elenco non c'è la licenza che il ns. comune ha rilasciato...
[quote]Dubbio 1: a chi va reintestata la licenza? alla Società coopertiva in generale o alla persona fisica che la rappresenta (presidente)? In quest'ultimo caso il Presidente deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti? ed il ruolo dei conducenti deve essere quello tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente (Bergamo anche se la Soc. Coopertiva è di Milano)?[/quote]
[i]L. 21/1992 art 7. Figure giuridiche.
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
[...]
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. [/i]
Ai sensi del comma 2 il conferimento dell'autorizzazione prevede che il titolo rimanga di proprietà del socio, che ne può richiedere la restituzione.
A mio parere quindi non deve essere volturata, a meno che ci sia una cessione di ramo d'azienda.
Ma chiediamo l'intervento di Chiarelli vista la delicatezza del quesito.
Anch'io mi son chiesta, in primis, se fosse necessaria la voltura... Però se non è necessaria non capisco il senso dell'art. 7 comma 3: in caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso...
Quanti dubbi!!!... Grazie mille Alberto :)
Premesso che:
art. 7 comma 3. [i]In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso[/i].
art. 9 comma 3. [i]Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima[/i]
vedo la possibilità di aggregarsi/associarsi non come una cessione dell'attività (contemplata dall'art. 9) altrimenti al comma 3 dell'art. 7 si dovrebbero prevedere anche i 5 anni, come per l'art. 9 appunto, ma piuttosto come un rapporto di cooperazione, in cui il titolare mette a disposizione la sua persona, il suo titolo autorizzativo e il suo mezzo affinchè la gestione del servizio offerto sia in capo alla cooperativa, che dispone dell'autorizzazione.
Buongiorno.
Io mi trovo nella medesima situazione ma sono nella fase successiva.
Il titolare della licenza, che a suo tempo aveva richiesto il conferimento della stessa ad una società di cui egli stesso era presidente (documentazione prodotta al momento della richiesta di conferimento:
- verbale di asseveramento di perizia
- relazione di stima dei beni e del patrimonio della ditta (...) finalizzata al conferimento in una società cooperativa)
ha comunicato l'intenzione di cedere la licenza (cessione ramo d'azienda).
Deve prima richiedere il ri-conferimento a se stesso e poi procedere alla procedura di cessione? Se confermato, la richiesta di conferimento come dovrebbe avvenire? Eventualmente, quale documentazione dovrebbe accompagnare la richiesta di conferimento? (mi viene in mente, per esempio un,verbale di seduta della società in cui emerga la conferma, da parte di tutti i membri, dell'accettazione della richiesta di riconferimento...mi sbaglio?)
Grazie
[i]L. 21/1992 art 7. Figure giuridiche.
[...]
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. [/i]
Premesso che a mio avviso, come detto sopra, la licenza non va volturata in caso di associazione in cooperativa, se la stessa è stata a suo tempo "volturata", mi chiedo ora a che titolo l'ex titolare comunichi l'intenzione di cedere un qualcosa che non ha più...
L'ex titolare deve dimostrare di ricadere nel comma 2 (recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi) e di essere nuovamente in possesso del titolo. In questo caso non la può ritrasferire al socio conferente prima di un anno (art. 7 comma 3).
Inoltre ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) della l. 21/1992 la licenza è trasferita quando il titolare stesso sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni. E questa condizione in questo caso viene a mancare...
Se la norma prevede che la licenza non possa essere trasferità al socio conferente prima di un anno dal recesso (art 7, comma 3) e la società cooperativa chiude i battenti prima del termine del "famoso anno", mi chiedo, chi puo' esercitare l'attività nel periodo rimanente, cioè dalla chiusura della società cooperativa alla fine del "famoso anno"? Oppure l'attività si ritiene sospesa fino al superamento del termine del "famoso anno"?
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