Buon pomeriggio,
ho provato a svolgere il quesito: "Il Comune deve acquistare materiale di cancelleria per una spesa complessiva pari a 10.000,00 euro oltre iva. Il candidato predisponga il relativo provvedimento per l’avvio della procedura" (Corso avanzato - LEZ 1) impostando lo svolgimento in base D.L. n. 76/2020 conv in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni).
Chiederei un cortese riscontro sulla correttezza dei riferimenti inseriti (sono esaustivi? cosa manca?), oltre che sulla correttezza di tutto il resto, ovviamente.
Ogni commento mi sarà sicuramente utile per migliorare e ringrazio in anticipo,
Fiorenza
Buon pomeriggio,
ho provato a svolgere il quesito: "Il Comune deve acquistare materiale di cancelleria per una spesa complessiva pari a 10.000,00 euro oltre iva. Il candidato predisponga il relativo provvedimento per l’avvio della procedura" (Corso avanzato - LEZ 1) impostando lo svolgimento in base D.L. n. 76/2020 conv in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni).
Chiederei un cortese riscontro sulla correttezza dei riferimenti inseriti (sono esaustivi? cosa manca?), oltre che sulla correttezza di tutto il resto, ovviamente.
Ogni commento mi sarà sicuramente utile per migliorare e ringrazio in anticipo,
Fiorenza
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Da 29/30
complimenti, fatta molto bene...volevo chiederti a proposito del termine di impugnazione e l’autorità cui proporre ricorso, ex art. 3 comma 4 delle L. 241/1990.
ho notato che la stragrande maggioranza delle determine di affidamento da me analizzate non riportano questa informativa, e mi chiedevo se vista la Sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3710 per la quale la mancanza delle indicazioni richieste dall’art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, concernenti il termine per l’impugnazione e l’Autorità cui ricorrere, non è causa autonoma di illegittimità, rappresentando soltanto una mera irregolarità, si è sviluppata la prassi (a parer mio sbagliata) di non inserire questa "formula" nelle determine di affidamento.
Ciao Fabio,
ti ringrazio per il feedback, mi conforta perché questi cambiamenti legislativi rimescolano le (poche) certezze che ti sei costruito sulla redazione degli atti con mesi di faticoso studioso...
Venendo al tuo dubbio sul mettere o meno la formula del ricorso, ti confesso che lo condivido perché non trovo negli atti on line dei comuni una uniformità di comportamenti. Alla fine ho deciso di seguire un ragionamento pratico, che ti espongo così mi puoi dare un riscontro: se l'atto ha un contenuto che può essere in qualche modo contestato da terzi, ce la metto, altrimenti no.
Ad esempio, in questa determina, essendoci stata una selezione, seppure informale, di OE, dopo la pubblicazione dell'atto è possibile che un terzo abbia qualcosa da ridire (non è stato interpellato, sa di eventuali conflitti di interessi, contesta l'applicazione della rotazione, ecc), quindi...metto la formula. In un atto di liquidazione invece, non la metto: che cosa può contestare un terzo esterno? in caso, si sarebbe mosso negli step precedenti, anche in seguito all'accesso agli atti.
Comunque in base alla sentenza che citi, non metterla quando ci vuole, non sembra essere cosa grave...
Tornando alla mia proposta di redazione di atto, il Prof dice 29/30...che cosa mancherà o sarà inesatto?
Idee?
Grazie, ciao
Fiorenza