Ciao.
Credo ne abbiate parlato già nel forum, tuttavia vorrei chiedere nuovamente se il "vecchio" COM2/ autorizzazione è sostituibile con SCIA e sulla base di quali norme?
Grazie.
In risposta al tuo quesito, si potrebbe dire che la richiesta di autorizzazione per aprire, trasferire ed ampliare Medie strutture di vendita, di cui al vigente art. 17 della vigente L.R.T. 07/02/2005 n. 28 (c.d. Codice del Commercio) può essere sostituita con la SCIA già in base all’art. 19 della L. 241/90.
Come è noto l’art. 19 cit. prevede, in via generale, sostituzione con la SCIA di “ogni atto di autorizzazione……….richiesto per l’esercizio di attività…………commerciali……..il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi…..” In base a detta disposizione, se il comune non ha predisposto specifici atti di programmazione (art. 17, 2°c. L.R.T. 28 cit. e con i criteri di cui all’art. 9 del D.P.G.R. 01/04/2009 n. 15/r) per aprire una media struttura di vendita potrebbe essere sufficiente la presentazione di una SCIA, per il fatto che potrebbe essere sufficiente l’accertamento, con riferimento all’interessato, di alcuni requisiti personali (in particolare dei requisiti di onorabilità e professionali per il settore alimentare), nonché, con riferimento ai locali di esercizio, dei requisiti di sicurezza e di destinazione d’uso dei medesimi.
Sulla base dell’art. 19 già in diversi ritengono che per avviare un’attività commerciale di media struttura di vendita, sia sufficiente una SCIA, tuttavia personalmente (andando un po’ fuori dal coro), io ritengo che il regime autorizzatorio previsto dall’art. 17 del Codice per le medie strutture di vendita, sia sempre applicabile sino a quando la Regione Toscana, valutati “motivi imperativi di interesse generale”, non disporrà la sua soppressione e per la sua sostituzione con il regime della SCIA, intervenendo proprio sull’art. 17 cit.
Si deve tener conto che l’art. 14 del D.lgs 26/03/2010 n. 59 (il decreto con il quale è stata attuata in Italia la c.d Direttiva Servizi (Bolkestein), applicabile anche alle attività commerciali) prevede in generale che i regimi autorizzatori previsti per l’esercizio della attività di servizi possano essere mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale e che quindi si possa applicare il regime delle SCIA solo se la Regione Toscana, valutati detti motivi, deciderà di sopprimere il regime autorizzatorio, in ragione della sua competenza legislativa esclusiva in materia di disciplina nell’esercizio delle attività commerciali.
Mi auguro che tutto ciò sia effettuato nell’ambito della complessa operazione di adeguamento della L.R.T. 07/02/2005 n. 28 al principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza limiti o contingenti, che la Regione dovrà effettuare entro il 30/09/2012 (v. infatti art. 3 D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e successivamente modificato dal D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012)
Ciao.
Credo ne abbiate parlato già nel forum, tuttavia vorrei chiedere nuovamente se il "vecchio" COM2/ autorizzazione è sostituibile con SCIA e sulla base di quali norme?
Grazie.
[/quote]
A mio avviso è chiaramente applicabile la SCIA alle MSV.
Consiglio comunque l'adozione di una delibera chiarificatrice quale quella proposta:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4513.msg9944#msg9944
Segnalo che anche la Regione Toscana si sta formalmente orientando in questa direzione. Vedi:
TOSCANA - presto le modifiche alla L.R. Commercio per attuare LIBERALIZZAZIONI
Decisione n. 38 del 28/05/2012
Oggetto: Modifiche e integrazioni della normativa regionale vigente in materia di commercio e grande distribuzione per il recepimento delle norme statali per la liberalizzazione del commercio (D.L. 201/2011).
Allegato A
COMUNICAZIONE DEGLI ASSESSORI CRISTINA SCALETTI E ANNA MARSON ALLA
GIUNTA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO E URBANISTICA A SEGUITO
DELLE RECENTI DISPOSIZIONI STATALI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E
SEMPLIFICAZIONI
Le importanti disposizioni comunitarie e nazionali intervenute successivamente alla legge
regionale 7 febbraio 2005, n.28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande,
vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), impongono un
intervento urgente per adeguare la normativa regionale vigente in materia di Commercio al
mutato quadro normativo di riferimento.
In particolare, occorre adeguarsi a quanto previsto:
• dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito in
legge, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare dall’art. 3,
comma 1, lettera d);
• dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare dall’art. 15,
comma 2, lett. a);
• dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno” ed in particolare dall’art. 12, comma 1, lett.
a);
• dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 14
settembre 2011, n. 148 ed in particolare dall’art. 3, commi 1, 6 e 8;
• dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 22
dicembre 2011, n. 214 ed in particolare dagli artt. 31, comma 2, il quale prevede un
obbligo di adeguamento a carico di Regioni ed Enti locali entro il 30 settembre
2012, e 34;
• dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge, con modificazioni, dalla l.
24 marzo 2012, n. 27 ed in particolare dall’art. 1; il quale impone alle Regioni,
nonché alle Province e ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, di adeguarsi ai
principi ed alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3;
• dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo) , convertito in legge , con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35 ed in
particolare dagli artt. 12 e 41.
In particolare, il citato d.l. 1/2012, all’art. 1, comma 1, lett b) impone di abrogare “le norme
che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati
alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o
prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non
ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove
attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento
differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e
condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le
condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano
le tutele dei consumatori nei loro confronti” .
Di conseguenza, dovranno essere abrogate tutte le disposizioni che pongono limiti,
programmi e controlli all’iniziativa economica privata, incidendo sulla libertà e sulla parità
di trattamento, se risultano incompatibili o irragionevoli o non proporzionate rispetto alle
esigenze di tutela dei valori costituzionali.
La vigente normativa regionale, costituita dalla L.R. n. 28/2005 e dal relativo regolamento
di attuazione (D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R), dovrà conseguentemente essere
modificata, con una particolare attenzione alla materia della grande distribuzione ed al
modello programmatorio del settore, al fine di superare l’attuale programmazione di tipo
quantitativo, in quanto il nuovo quadro normativo, come sopra individuato, non consente
forme di programmazione fondate sulla determinazione di contingenti di superficie di
vendita ed in generale di vincoli quantitativi che tendano a programmare in maniera rigida
lo sviluppo del settore - nel caso specifico, si tratta di mq di superficie di vendita (SVAG) -
calibrati per garantire il mantenimento dell’equilibrio tra le tre tipologie distributive: piccole,
medie e grandi strutture di vendita.
Le recenti leggi, infatti, introducono il principio secondo il quale l’iniziativa e l’attività
economica privata sono libere, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità
tra tutti i soggetti ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato da atti di rango
primario.
Di conseguenza, in questo settore potranno essere imposte limitazioni, programmi e
controlli solo “se necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con
gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.(art. 1, comma 2, d.l. 1/2012).
Anche l’art. 31, comma 2 del d.l. 201/2011 ammette limitazioni e vincoli solo se connessi
“alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei
beni culturali“
Se ne deduce che, nel settore in questione, la programmazione sara'comunque basata
sulla coerenza con i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e su elementi di
tutela ambientale .
I tempi imposti dalla normativa nazionale sono molto stretti.
Dall’esame del combinato disposto delle norme sopra riportate risulta prevalente il dettato
dell’art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011, trattandosi di norma speciale dettata in materia
specifica di esercizi commerciali. A seguito delle disposizioni introdotte dalla legge di
conversione del d.l. 1/2012 (comma 4-ter dell’art. 1 del d.l. 1/2012, come convertito dalla l.
27/2012), il termine di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali ai
principi contenuti nello stesso art. 31 citato, è stato portato al 30 settembre 2012: di
conseguenza, dopo tale data e se non interverrà una modifica delle norme regionali, le
imprese interessate a realizzare nuove grandi strutture di vendita potrebbero presentare ai
Comuni domande di autorizzazione, a fronte delle quali sarebbe ben difficile motivare un
diniego. Si comprende facilmente l’impatto economico e sociale che questo potrebbe generare
anche sulla rete di piccoli esercizi commerciali, soprattutto nelle realtà più vulnerabili.
Questo nuovo scenario richiede una revisione complessa dell’ attuale apparato normativo
commerciale e di governo del territorio .
Si ritiene quindi opportuno procedere velocemente ad una modifica della l.r. 7 febbraio
2005, n. 28 (Codice del Commercio) e della legge l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio) per rendere il quadro normativo regionale coerente con le recenti
norme statali.
Si dovrà intervenire, in particolare, sulle norme regionali che disciplinano la grande
distribuzione ma occorrerà adeguare anche gli altri settori coinvolti dalle riforme
Contestualmente, la legge definirà i tempi, le condizioni e le procedure relativi alle grandi
strutture di vendita di rilevanza regionale e sovraregionale, al fine di consentire i
conseguenti adeguamenti comunali. In particolare, si ritiene opportuno intervenire sulla
l.r. 1/2005 per:
a) disciplinare gli interventi relativi alla grande distribuzione, precisando che possono
essere consentiti esclusivamente nelle aree appositamente destinate a tale funzione dagli
strumenti urbanistici vigenti e prevedendo una specifica verifica, tra Regione, Provincia,
Comune interessato e Comuni interessati, dei relativi progetti nel rispetto di criteri e
parametri di valenza sovra comunale in materia di tutela della salute, dei lavoratori,
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, del paesaggio, dei beni culturali, nonché sulla
base di criteri e parametri di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di
mobilità.
b) definire le modalità per l’inserimento negli strumenti urbanistici di aree da destinare
all’insediamento di grandi strutture di vendita, che dovranno avere valenza sovra
comunale, e tendere alla riqualificazione del territorio urbanizzato esistente, individuando
in legge i criteri e parametri di tutela e sostenibilità.
In questo contesto, potrà essere valutata la possibilità di prevedere, ai sensi dell’art. 48,
comma 4, lett. d) della l.r. 1/2005, specifiche disposizioni del Piano di indirizzo territoriale.
Infine, si ritiene opportuno verificare quanto previsto dall’Allegato B3, lettera f) della l.r.
10/2010 (recante norme regionali in materia di VIA), ove si prevede la verifica di
assoggettabilità a VIA, di competenza comunale, solo per i progetti di “centri
commerciali”: la previsione è evidentemente parziale, in quanto i centri commerciali non
necessariamente sono grandi strutture di vendita e, viceversa, le grandi strutture non
necessariamente sono strutturate in forma di centro commerciale.
Per quanto attiene alla l.r. 28/2005, si ritiene necessario intervenire per:
1. abrogare le norme che definiscono la programmazione delle grandi strutture di vendita
attraverso la SVAG;
2. introdurre una serie di requisiti strutturali e progettuali obbligatori per gli esercizi, a
garanzia della qualità degli insediamenti e di un impatto col territorio massimamente
sostenibile, nonché individuare i parametri per la valutazione degli impatti di carattere
territoriale, viabilistico e ambientale prodotti dalle strutture di rilevanza regionale e
sovraregionale; 3. intervenire sulla definizione delle tipologie di strutture di vendita (vicinato, medie e
grandi), eliminando i riferimenti al rapporto tra dimensione degli esercizi di vendita a
popolazione comunale.
4. modificare i procedimenti abilitativi relativi alle medie ed alle grandi strutture di vendita.
In particolare:
a) l'individuazione della soglia dimensionale entro la quale potranno essere attivate
previa presentazione di una scia al comune competente per territorio, sulla base
dei criteri e delle modalità definite dal comune stesso e potranno essere
localizzate in aree per le quali è prevista una generica destinazione commerciale;
b) la procedura per l' autorizzazione delle grandi strutture di rilevanza regionale e
sovraregionale con la partecipazione di Regione, Provincia e Comune e il ruolo
attribuito alla Regione;
5. disciplinare l’esercizio congiunto nello stesso locale del commercio al dettaglio e
all’ingrosso, eliminandone il divieto, in quanto non più conforme alla Direttiva
123/2006/CE ed al d.lgs. 59/2010, ma equiparandolo al commercio al dettaglio. Va
infatti considerato che, in mancanza di diversa regolamentazione, esercizi all’ingrosso
anche di notevoli dimensioni potrebbero, di fatto, diventare grandi strutture di vendita
iniziando la vendita anche al dettaglio;
6. chiarire alcuni aspetti della disciplina in materia di outlet di recente introdotta con l.r.
63/2011, che hanno posto problemi interpretativi e applicativi;
7. intervenire in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica per sostituire
l’autorizzazione amministrativa con la scia ed eliminare i criteri di insediamento aventi
contenuto economico;
8. intervenire in materia di commercio su aree pubbliche, per:
a) estendere l’esercizio dell’attività anche alle “società di capitali regolarmente
costituite o cooperative”, in conformità a quanto previsto dagli artt. 15, punto 2, lett.b)
della Direttiva 2006/123/CE e 70, comma 1 del d.lgs. 59/2010;
b) recepire i contenuti dell’atto d’intesa che la Conferenza Unificata dovrà adottare ai
sensi dell’articolo 70, comma 5 del citato decreto legislativo. Con tale atto saranno
individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'
esercizio del commercio su aree pubbliche. Le vigenti disposizioni regionali si
pongono in contrasto con quanto previsto dagli artt. 12 della normativa comunitaria e
16 del d.lgs. 59/2010;
c) regolamentare la partecipazione dei soggetti privati, non esercenti un’attività
produttiva, alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all’art. 29,
comma 1, lett. h) della l.r. 28/2005. La necessità di tale previsione scaturisce
dall’eccessiva proliferazione di tali eventi, nati originariamente con la caratteristica
dell’eccezionalità e della frequenza “una tantum”.L’intervento normativo dovrebbe
definire le condizioni di partecipazione di tali soggetti al fine di evitare che un’attività
del tutto occasionale, per la quale non è richiesto il possesso di particolari requisiti
possa trasformarsi in esercizio professionale dell’attività;
d) eliminare il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente e individuare nel
Comune nel quale si intende avviare l’attività l’ente competente a ricevere la scia. L’attuale disposizione è infatti in contrasto con quanto previsto dagli artt. 14, punto 1,
lett. b) della Direttiva 2006/123/CE e 70, comma 2 del d.lgs. 59/2010;
e) modificare alcune disposizioni introdotte dalla l.r. 63/2011 relativamente alla
disciplina dell’obbligo di regolarità contributiva (DURC);
9. intervenire in materia di distribuzione di carburanti, per:
a) eliminare l’obbligo per i nuovi impianti della contestuale erogazione di almeno tre
prodotti carburanti (di cui uno ecocompatibile), al fine di adeguarsi a quanto previsto
dall’art. 17, comma 5 del d.l. 1/2012, convertito in legge 27/2012;
b) prevedere la possibilità di installare impianti completamente automatizzati anche “al
di fuori dei centri abitati”, così come previsto dall’art. 18 del provvedimento statale;
c) prevedere espressamente la possibilità “della vendita di ogni bene e servizio”,
recependo quanto previsto dall’art. 17 del provvedimento statale;
d) eliminare il divieto dell’attivazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento
nell’orario in cui l’impianto è assistito da personale, al fine di adeguarsi a quanto
previsto dall’art. 28, comma 7 del d.l. 98/2011, come convertito dalla L. 111/2011;
10. intervenire in materia di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande,
per prevedere un regime semplificato in caso di attività svolta in occasione di sagre,
fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari ed
eliminare l’obbligo di possesso dei requisiti professionali, adeguando in tal modo l’art.
45 della l.r. 28/2005 all’art. 41 del d.l. 5/2012;
11. contestualmente alla legge, si ritiene essenziale intervenire sul suo regolamento di
attuazione, sia in adeguamento del testo alle modifiche della legge sia per redistribuire
i contenuti tra i due atti normativi, ad esempio provvedendo a trasferire nella legge la
disciplina delle strutture di vendita in forma aggregata, nonché intervenendo sugli
standard obbligatori per ribadire che, nonostante la recente modifica introdotta all’art.
9, comma 5, della l. 122/1989 con d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge con
modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, i parcheggi pertinenziali degli esercizi
commerciali non possono essere destinati a pertinenza di altra unità immobiliare.
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000001600009778397f51730000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000160000977c397f517a0000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf