Buonasera,
un ente locale (Comune) ad oggi può pubblicare un bando di concorso pubblico in gazzetta ufficiale solo per 15 giorni e di conseguenza dare solo 15 giorni per poter presentare le domande? Il periodo di pubblicazione non è di 30 giorni?
Nel concorso unico, secondo l’articolo 247, comma 4, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è pari a 15 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica).
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Nel concorso unico, secondo l’articolo 247, comma 4, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è pari a 15 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica).
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Quella disposizione si riferisce ai concorsi RIPAM, io mi riferisco a un concorso bandito da un comune (autonomamente) in questo periodo.
Nel concorso unico, secondo l’articolo 247, comma 4, del decreto-legge 34/2020 (legge 77/2020) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è pari a 15 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica).
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Quella disposizione si riferisce ai concorsi RIPAM, io mi riferisco a un concorso bandito da un comune (autonomamente) in questo periodo.
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LE PROCEDURE RIPAM POSSONO ESSERE ESTESE ANCHE ALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI
Art. 249
(Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi
concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita'
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle
lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonche' le modalita'
di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui
al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda
di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 250,
possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg