Mi è stata chiesta l'autorizzazione al subentro in un'attività di NCC-autovettura. Nella scrittura privata, con firme autenticate dal notaio, leggo che è stato escluso dalla compravendita l'automezzo indicato sulla licenza. Chiedo se è legittimo cedere la sola licenza senza il mezzo oggetto della stessa (si è sempre affermato che non si può vendere il "pezzo di carta" ma l'attività nella sua interezza: licenza, attrezzature, ecc)?
In una successiva nota, inoltre, il cessionario mi comunica che ha ceduto, a sua volta, la licenza appena acquistata (e non ancora volturata a suo favore per la questione suddetta) ad una cooperativa la quale, con diversa nota, mi chiede il nulla osta all'immatricolazione di una nuova auto in sostituzione di quella già autorizzata ma, come già detto, non acquistata con la licenza stessa. Cosa faccio? E, ancora, in fase di rilascio di autorizzazione al subingresso, devo ancora tener conto della norma che prevede in capo al titolare l'iscrizione nel ruolo provinciale di competenza seppur già iscritto in altra Provincia diversa?
Spero di essere stata chiara nell'esporre il problema e mi auguro una velocissima risposta, grazie rosella.
Mi è stata chiesta l'autorizzazione al subentro in un'attività di NCC-autovettura. Nella scrittura privata, con firme autenticate dal notaio, leggo che è stato escluso dalla compravendita l'automezzo indicato sulla licenza. Chiedo se è legittimo cedere la sola licenza senza il mezzo oggetto della stessa (si è sempre affermato che non si può vendere il "pezzo di carta" ma l'attività nella sua interezza: licenza, attrezzature, ecc)?
[color=red]A mio avviso hai ragione… l’art. “8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni” della legge 21-92 prevede:
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, AI SINGOLI CHE ABBIANO LA PROPRIETÀ O LA DISPONIBILITÀ IN LEASING DEL VEICOLO O NATANTE, CHE POSSONO GESTIRLE IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA.
2. LA LICENZA E L'AUTORIZZAZIONE SONO RIFERITE AD UN SINGOLO VEICOLO O NATANTE. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. ….
4. ….”[/color]
In una successiva nota, inoltre, il cessionario mi comunica che ha ceduto, a sua volta, la licenza appena acquistata (e non ancora volturata a suo favore per la questione suddetta) ad una cooperativa la quale, con diversa nota, mi chiede il nulla osta all'immatricolazione di una nuova auto in sostituzione di quella già autorizzata ma, come già detto, non acquistata con la licenza stessa. Cosa faccio?
[color=red]Bel problema, a mio avviso non puoi procedere… non puoi rilasciare il nulla osta all’immatricolazione di un’autovettura in sostituzione della vecchia autovettura che non risulta...[/color]
E, ancora, in fase di rilascio di autorizzazione al subingresso, devo ancora tener conto della norma che prevede in capo al titolare l'iscrizione nel ruolo provinciale di competenza seppur già iscritto in altra Provincia diversa?
[color=red]Purtroppo sull'argomento la TESI PIU' DIFFUSA è nel senso della necessità dell'iscrizione al ruolo della Provincia nella quale si esercita l'attività (anche dopo la riforma Bolkestein). Alcune Province non ammettono nemmeno l'iscrizione in più ruoli, altri la consentono. Il problema non sta negli eventuali regolamenti comunali, che NON POSSONO disciplinare la materia, ma nella normativa nazionale e regionale e nel fatto che il Dlgs 59/2010 non si applica al noleggio con conducente.[/color]