Data: 2020-10-04 06:50:59

ANIMALI da compagnia in AGRITURISMO (del proprietario / dell'ospite)

Ho un piccolo agriturismo stagionale in Toscana, 4 alloggi per 14 ospiti + appartamento padronale.
Vorrei sapere cosa stabilisce la legge riguardo gli animali da compagnia, del proprietario e degli ospiti.
Riguardo il cane del proprietario:
Mio marito - proprietario della struttura - vorrebbe lasciare libero il nostro cane (cucciolotto 19 mesi, mix medio/grande) come è in periodo di chiusura ospitalità; invece io - proprietaria sia dell'attività agrituristica che del cane - vorrei delimitare gli spazi in periodo di apertura ospitalità o recintando tutta l'area dedicata agli ospiti e gli alloggi tra loro oppure, a malincuore, recintando il cane (soffrirebbe molto 1.perchè è abituata libera 2.perchè ha carattere socievole 3.perchè ha profondo bisogno di fare vita attiva).
L'animale è microccipata, vaccinata e visitata regolarmente dal veterinario; inoltre, per il cane è attiva un'assicurazione danni a terzi.
Riguardo all'animale degli ospiti:
Devo provvedere un recinto oppure possono muoversi liberamente? In caso di danni a terzi riconducibili all'animale dell'ospite, chi ne sarebbe responsabile: io (che non ho offerto alloggio recintato o apposito recinto) o il proprietario (che non l'ha controllato)?
Nota: l'agriturismo, a parte l'area piscina che è regolarmente recintata e chiusa da cancello, non ha recinzioni tra gli alloggi.
Grazie

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Data: 2020-10-05 18:00:31

Re:ANIMALI da compagnia in AGRITURISMO (del proprietario / dell'ospite)

La normativa sull’agriturismo nulla dispone sulla fattispecie. Si può sicuramente prendere a prestito (applicabile per analogia) la normativa regionale sulle strutture ricettive: LR 86/2016 e relativo regolamento, e si può vedere la LR 59/09 sul benessere degli animali. Il principio che si può evincere vuole che gli animali da compagnia possano essere condotti presso i pubblici esercizi ma a particolari condizioni.

Il DPGR n. 47R/2018 (regolamento della LR 86/2016), all’art. 17, dispone:
[i]1. La struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
2. Per i cani si applica l’articolo 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 98 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).[/i]

Andando poi a vedere la LR n. 59/2009 (sul benessere degli animali), all’art. 21, troviamo:
[i]1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.[/i]

Quindi, ok alla detenzione del cane ma, a parere mio non può scorrazzare libero in ogni dove. Il padrone deve essere sempre in grado di evitare danni a terzi, va da sé, quindi, che questo non possa venire in contatto, liberamente, con gli ospiti della struttura (magari sì con quelli che espressamente lo vogliono). L’assicurazione conta poco, scusa la franchezza, un cane di grossa taglia può uccidere un bambino di 2/3 anni in cinque secondi.

riferimento id:55989

Data: 2020-10-09 06:22:31

Re:ANIMALI da compagnia in AGRITURISMO (del proprietario / dell'ospite)

Grazie della esauriente risposta.

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