Ad un impianto stradale di carburanti è abbinata un’attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata all’epoca fuori dalla programmazione comunale come attività integrativa/ complementare facente parte dell’area dell’impianto che doveva osservare l’orario dell’impianto stesso. Tale circostanza veniva indicata nel tutolo autorizzativo che conteneva l'esplicita dichiarazione che l’ attività era strettamente connessa all'impianto dì distribuzione carburante, non poteva essere ceduta a terzi autonomamente e decadeva qualora l'impianto avesse chiuso per qualsiasi motivo.
Attualmente il gestore dell’impianto è persona diversa dal gestore dell’attività di somministrazione e si sono creati problemi per gli orari di apertura delle attività.
La L.R. 23/18 della R Abruzzo all’art. 132 prevede: [i]Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' consentito:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del d.lgs. 59/2010 e il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;[/i]
quindi senza alcuna limitazione né di superfici né di orari.
Allo stato dell'attuale normativa come devono essere inquadrate tali attività integrative/complementari?
Sono attività di somministrazione alla stregua delle altre attività, considerato che sono venute meno le distinzioni e le limitazioni, a meno che non siano individuate zone tutelate nel territorio comunale?
Allo stato attuale un distributore di carburante potrebbe stare aperto esclusivamente in modalità self-service pre pagamento (senza presenza del gestore). Tale distributore, quindi, non potrebbe avviare l’attività complementare della somministrazione?
Dato che la ratio della norma è quella dell’aumento della concorrenzialità (DL 98/2011, art. 28), reputo che l’attività di somm.ne possa essere esercitata senza limiti o condizioni purché sita nell’impianto.
Dato che si tratta di "tutela della concorrenza" (materia statale) vigono i principi statali del DL citato e le sole condizioni lì riportate:
[i]8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'[b]articolo 64, commi 5 e 6[/b], e il possesso dei [b]requisiti di onorabilità e professionali[/b] di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;[/i]
Ancora il DL 98/11 dispone: [i]Le attività [complementari], di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, [b]salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività[/b]
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