Il Comune sta facendo una verifica sulla regolarità contributiva per gli operatori di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e fissa, per questo sono a richiederVi chiarimenti ed un aiuto sui passi da seguire dopo le verifiche.
La verifica negativa della regolarità contributiva a che cosa porta?
Le vecchie autorizzazioni vanno revocate? quali sono le sanzioni da applicare?
Se hanno dichiarato una P.IVA mai registrata in Camera di Commercio?
Se da verifiche non hanno mai presentato in comune la chiusura dell'attività l'autorizzazione è da ritenersi decaduta lo stesso o devono essere emessi atti di revoca? con sanzioni?
Le verifiche andavano eseguite entro il 31/03/2012 e poi fra il primo gennaio e il 31 marzo di ogni anno. Resta salvo l’obbligo di verifica in sede di avvio attività (avvio e subingresso).
Detto questo, in caso di verifica periodica negativa si applica la sospensione e poi la revoca in caso di mancato adeguamento. Questi provvedimenti saranno preceduti dalla comunicazione di avvio procedimento. Vedi art. 40 quinques della LR n. 28/2005.
Se qualcuno dichiara una partita iva fasulla si applicano le azioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e sarà inoltrata alla procura della repubblica la notizia di reato.
Se è accertata la cessazione dell’attività si può applicare la sanzione per la mancata comunicazione di cessazione. E’ il caso dell’itinerante che no esercita più l’attività.
Esistono delle ipotesi precise di decadenza del titolo abilitativo e concessione disciplinate dall’art. 108 della LR 28/05. Anche in questo caso, la pronuncia di decadenza sarà precedua da una comunicazione di avvio procedimento.
Un certo sig. "X" possiede un'autorizzazione per commercio itinerante dal 2004 e nella vecchia richiesta aveva indicato una partita iva che risulta essere chiusa dal 2006 ....ma la cui iscrizione in camera di commercio non è mai avvenuta...
doveva iscriversi in Camera di commercio? (secondo me si però sono a richiedervi conferma)
va avvisata la camera di commercio?
non ha comunicato nulla al comune della cessazione dell'attività....la sanzione che il comune può applicare va dalle 500,00 € a 3000,00 € ?
posso chiederVi un esempio di avvio al procedimento e relativo atto di emissione delle sanzioni?
scusate se vi chiedo conferma della procedura da seguire, ma vorrei essere sicura prima di procedere all'avvio di procedimento.
Grazie mille
Non è poi del tutto pacifico che il soggetto in questione sia stato tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la Camera di Commercio; se il tuo sig. "X" fosse stato infatti un "piccolo commerciante" sarebbe stato un "piccolo imprenditore" e poteva essere esentato dall'obbligo di iscrizione a detto registro (vedi al proposito artt. 2083 e 2202 del Codice Civile) o solamente soggetto alla sola iscrizione alla c.d. "anagrafe delle imprese" e cioè al REA (Repertorio Economico Amministrativo).
Detta questione non rigurda il Comune, e quindi, a mio avviso, non sei tenuto ad avvisare la Camera di commercio.
Quello che invece devi fare é l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 102, 2°c L.R. 28/2005, per il fatto che il soggetto in questione ha omesso di comunicarti la cessazione dell'attività ed ha violato l'art. 79 della L. 28 cit.
Detta sanzione la applichi emettendo un'atto denominato ordinanza ingiunzione, previsto dall'art. 18 della L. 689/1981.
L'emissione della ordinanza ingiunzione deve avvenire previo svolgimento di un procedimento amministrativo nel quale deve essere data al trasgressore, la possibilità:
1) di effettuare una sorta di "patteggiamento" effettuando il c.d. pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di € 1000, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno in cui gli viene notificata la contestazione della violazione dell'art. 79 e l'avvio del procedimento (vedi al proposito art. 16 L. 689/81);
2) di chiedere di essere ascoltato o di presentare osservazioni, memorie e/o scritti difensivi, nello stesso termine.
Quanto al contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, ti invito a consultare l'art. 8 della L. 241/90; è tuttavia essenziale che in detta comunicazione tu dica al soggetto:
1) che è stata accertato che questi ha cessato l'attività e che ha omesso di comunicarlo al Comune, violando l'art. 79 della L.R. 28/2005 (contestazione della violazione);
2) che per la violazione è prevista la sanzione dell'art. 102 (n.b. Indica espressamente il minimo ed il massimo);
3) che il soggetto può in alternativa fare il pagamento in misura ridotta, presentare memorie e scritti difensivi.
Fai notificare il tutto all'interessato e dalla data della avvenuta notifica conteggia i 60 giorni; se indetto arco di tempo il soggetto fa il pagamento in misura ridotta, il procedimento si chiude e non è necessario fare l'ordinananza ingiunzione.
Se diversamente il soggetto, presenta memorie scritte o documenti o chiede di essere ascoltato, procedi ad acquisire la documentazione ed ad inviatare il soggetto ad un colloquio; fatto ciò concludi il procedimento nel termine previsto, emettendo l'orinanza ingiunzione ex art 18 L. 689/81, avendo cura di dire in detta ordinanaza che hai valutato gli scritti o che hai sentito l'interessato.
Non è detto che il procedimento debba necessariamente concludersi con l'emissione dell'atto "Ordinanza ingiunzione"; portrebbe avvenire che il soggetto con gli scritti difensivi ti rappresenti delle valide ragioni per le quali non ha presentato la comunicazione di cessazione; in tal caso concludi il procedimento facendo un 'atto con il quale disponi l'archiviazione del medesimo.