1) quanto può durare la chiusura e/o sospensione di una struttura ricettiva?
2) Qualora sia superato il termine di 12 mesi di chiusura consecutiva viene revocato il titolo abilitativo? Per non incorrere in tale evento, volendo riattivare per poi sospendere nuovamente, quanti giorni la struttura deve rimane aperta?
3) Il periodo di sospensione decorre dalla comunicazione presentata al Comune competente o da quando non c'è presenza di clienti all'interno della struttura?
[color=red][b]1) quanto può durare la chiusura e/o sospensione di una struttura ricettiva?[/b][/color]
Si applica l’art. 35 della LR 86/2016
1. La sospensione delle attività di cui al presente capo per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.
[color=red][b]2) Qualora sia superato il termine di 12 mesi di chiusura consecutiva viene revocato il titolo abilitativo? Per non incorrere in tale evento, volendo riattivare per poi sospendere nuovamente, quanti giorni la struttura deve rimane aperta?[/b][/color]
in teoria, anche un giorno di effettiva attività “rompe” la chiusura “consecutiva”. È chiaro, però, che il riavvio deve essere effettivo e non meramente formale al fine di eludere la norma. L’esercente può comunque tentare la strada della richiesta di proroga del periodo di sospensione per giustificati motivi. Sta alla PA valutare. La LR non prevede la giustificazione ma il comune può comunque usare discrezionalità di fronte al provvedimento di decadenza
[color=red][b]3) Il periodo di sospensione decorre dalla comunicazione presentata al Comune competente o da quando non c'è presenza di clienti all'interno della struttura?[/b][/color]
Le amministrazioni hanno la tendenza a prendere come riferimento la comunicazione anche perché diventa difficile andare a provare l’effettiva sospensione. In teoria, però, la legge parla di sospensione effettiva prescindere se il soggetto abbia o non abbia comunicato la fattispecie (se non ha fatto la comunicazione scatterà la sanziona) . Quindi, se i VVUU hanno verbalizzato la sospensione ad una certa data, quella è da prendere come riferimento