E' giusto presentare pratica CASA VACANZA per affitti brevi, week-end ed eventi vari?
se si= cosa serve?
grazie
Partiamo dalla definizione (art. 26 l.r. 6/2010):
[i]Sono definite CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE le [b]strutture ricettive[/b] gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.[/i]
Se la finalità è RICETTIVA, quindi legata al turismo (vacanza) va bene.
In alternativa c'è la LOCAZIONE TURISTICA ovvero gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998.
Se la durata dell'affitto è superiore a 30 giorni c'è l'obbligo di registrazione del contratto.
Per il resto si applica la norma sugli affitti.
Premesso che la normativa fiscale non rientra tra le mie competenze, normalmente gli affitti delle ville per gli eventi (matrimoni, feste,...) non sono effettuati in base a queste forme di "affitto" turistico.
Scusa ma, pur avendo letto le differenze tra casa vacanza e alloggi in locazione turistica, non riesco a capire la loro differenza.
riferimento id:55936Se può essere utile
riferimento id:55936L'avevo già letto, ma volevo una spiegazione, se possibile, semplificata e più comprensibile.
altri quesiti:
1) casa vacanza può fare locazioni superiori a 30 giorni?
2) qual è il criterio per decidere se fare casa vacanza o alloggi per locazione turistica?
grazie
[quote]1) casa vacanza può fare locazioni superiori a 30 giorni?[/quote]
La CAV può fornire alloggio (eviterei il termine locazione visto il richiamo alla loc. turistica) per un periodo anche superiore, purché sempre per finalità turistica. La l.r. 27/2015 non prevede infatti un limite.
[quote]2) qual è il criterio per decidere se fare casa vacanza o alloggi per locazione turistica?[/quote]
A livello amministrativo non ci sono differenze sostanziali: gli adempimenti sono gli stessi in Lombardia (vedi art. 3 c. 3 del reg. reg. 7/2016).
Le differenze pertanto vanno ricercate nella l.r. 27/2015.
Quindi in linea di principio:
- non c'è il limite al numero di appartamenti per diventare impresa (anche se è allo studio un disegno di legge che prevede 3 appartamenti per poter utilizzare la cedolare secca);
- non c'è obbligo di chiusura per almeno 90 gg (anche se bisogna stare attenti alle norme fiscali);
- non c'è espresso obbligo di polizza (vedi art. 38 l.r. 27);
- non è dovuta la comunicazione di prezzi e attrezzature.
Se la locazione ha durata superiore a 30 giorni, il contratto deve essere registrato, con onere a carico delle parti, ciascuna per la metà. L'obbligo di registrazione sussiste anche quando tra le stesse parti si siano stipulati diversi contratti per più periodi che, sommati, superino i trenta giorni nell'anno. La norma vale anche per le CAV
riferimento id:55936PER CASA VACANZA:
a) CIR obbligatorio (perché non è contemplato nell'art. 9 del RR)? lo fornisce fisicamente la provincia? E' obbligatorio metterlo anche all'esterno della struttura? devono richiederlo come?
b) requisiti soggettivi: antimafia e morali art. 11 - 92 e 131 del TULPS? altri?
c) le presenze sono da comunicare alla Questura in modo informatico? il movimento ospiti alla Provincia in modo informatico?
d) tariffe minime e massime devono essere comunicate insieme all'avvio al suap? il suap poi le gira alla Provincia insieme alla comunicazione? e quando vengono variate fanno tutto alla provincia entro il 1/10 dell'anno precedente, e quindi no suap?
e) la comunicaz. oltre alla provincia deve essere inoltrata all'osservatorio regionale = sapete a quale PEC? ma ero obbligato anche con quelle avviate nel 2013?
f) cessazione temporanea obbligatoria 90 gg per NON IMPRENDIT. da comunicare al suap? poi il suap le gira a qualcuno o è il suap che controlla tutti gli anni che siano comunicate al suap??
g) anche le cessazioni temporanee per più mesi le riceve e controllla il suap?
h) solo attività imprenditoriale si iscriz. CCIAA e quindi comunicastarweb?
i) si invia anche all'ATS?
l) la scheda 6 della SCIA di RL è da far compilare?
grazie mille
a) Il CIR è obbligatorio: articolo 38, comma 8-bis della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27. L'operatore lo trova sul portale TURISMO5 [url=https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/]https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/[/url]. Non deve essere chiesto, viene assegnato automaticamente dalla Provincia.
b) mi risulta solo antimafia
c) QUESTURA: tramite portale ALLOGGIATIWEB [url=https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/]https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/[/url]
FLUSSI: Turismo
d) Confermo. Le variazioni non rilevano per il SUAP
e) non mi risulta che ci sia una PEC per l'Osservatorio... L'obbligo mi risulta previsto dalla l. r. 27/2015. Comunque è ai soli fini statistici
f) la norma nulla dice sulla comunicazione, di fatto non la prevede (a differenza dei B&B...). Quindi non è dovuta. Se perviene consiglio di inoltrarla a Provincia
g) le sospensioni dell'attività (o cessazione temporanea) va comunicata al SUAP che la inoltra a Provincia
h) confermo
i) non mi risulta
l) non è dovuta.