Vorrei sapere se le scia di acconciatore ed estetista devono essere obbligatoriamente inviate all'ASL, non ho trovato nessuna indicazione sulla legge
riferimento id:5592Nella legge sulle attività estetica l'indicazione è presente:
Art. 7, comma 4 della LR 28/2004:
Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11.
Per l'attività di acconciatore, dato che non c'è una legge regionale specifica, è possibile rifarsi alla LR 16/2000 (riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) che prevede una generale competenza della ASL sugli aspetti igienico sanitari delle attività.
Ai sensi della LR 16/2000 le attività amministrative, di ispezione, vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica e di veterinaria sono programmate, indirizzate e verificate dalla Azienda USL e si svolgono in base a programmi di intervento predisposti per l’intero territorio dell’Azienda USL o per singole zone.
La stessa legge dispone che, salve le diverse disposizioni espressamente previste dalla normativa statale e regionale, spettano alle Aziende UUSSLL tutte le attività in materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti, sanità pubblica veterinaria, medicina legale e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le attività istruttorie, di vigilanza e di controllo previste per lo svolgimento delle competenze del Sindaco.
La stessa legge afferma anche che il Comune disciplina i propri rapporti con l'Azienda USL secondo protocollio organizzativi definiti con il dipartimento di prevenzione della stessa Azienda USL
ESTETICA - Legittima REVOCA dell'autorizzazione insegna con scritta "Medicina"
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