Un'associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) avvia corsi di ballo sia a livello professionale sia amatoriali rivolti ad adulti e bambini .
All’interno dei locali occupati dall’associazione dove viene svolta l’attività di cui sopra, la stessa associazione ha destinato una parte ad open space dedicato ai bambini con spazio gioco attrezzato per consentire l’accoglienza e la permanenza temporanea dei bambini.( baby parking).
Si chiede se le due attività possono essere coesistere, se ci sono adempimenti particolari, e se deve essere fatta comunicazione per l’avvio delle attività (scuola di ballo e baby parking)
Sono attività entrambe libere da specifici obbligi abilitativi. Indirettamente possono necessitare abilitazioni eventuali come: impatto acustico, prevenzione incendi, ecc.
La scuola di ballo intesa come luogo per l'apprendimento di una disciplina non entra nel campo delle disposizioni TULPS per i locali di pubblico spettacolo; i baby parking non entrano nel campo applicativo delle norme sulle strutture educative (sempre che abbiano finalità di mera custodia)
Dato che siamo sotto normativa speciale covid, occorre tenere conto delle prescrizioni riferite alle due tipologie. Vedi in allegato al DPCM 07/08/2020 oppure ordinanze regionali sovravvenute