Data: 2020-09-24 16:37:32

subingresso attività di commercio su area pubblica: reato ostativo

Buonasera,
mi trovo in questa situazione: il signor X a seguito contratto d'affitto di ramo d'azienda ha comunicato subingresso per l'esercizio di commercio su area pubblica con posteggio nel ns mercato.
La verifica dei requisiti morali ha rilevato la presenza di un reato ostativo: sentenza irrevocabile del 2018 per lesione personale (articolo 582 comma 1 CP).

La Regione Piemonte prevede, a seguito trasferimento in gestione dell'azienda commerciale, la variazione della titolarità dell'autorizzazione; allo stato attuale l'autorizzazione non è stata rilasciata a nome del subentrante (signor X).

Si chiede quale provvedimento occorra adottare nei confronti del soggetto X e se il proprietario abbia titolo alla reintestazione dell'autorizzazione per la ripresa dell'attività sul mercato.

Si chiede altresì se debba essere fatta comunicazione del reato ostativo agli altri Comuni sede di posteggio a ns conoscenza in quanto indicati nel contratto d'affitto.

Grazie e buon lavoro

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Data: 2020-09-28 07:16:22

Re:subingresso attività di commercio su area pubblica: reato ostativo

In verità, ai sensi del d.lgs. n. 222/2016, il subingresso prevede la procedura della SCIA. Il comune non dovrebbe procedere al rilascio dell’autorizzazione. La SCIA, per definizione è a efficacia istantanea, il successivo rilascio dell’autorizzazione, quindi, riveste una mera qualità ricognitiva di una situazione giuridica già perfezionata in capo al dichiarante. Come per tutte le SCIA, quando la PA rileva una mancanza dei requisiti, emette un provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/90. Nel caso di specie, è un provvedimento di divieto persecuzione attività senza possibilità di adeguamento. Volendo potrebbe essere affrontato il discorso della notizia di reato per falsa dichiarazione in ordine ai requisiti morali e sanzione amministrativa per esercizio attività in assenza dei requisiti.

Sulla possibilità della ripresa attività da parte del dante causa le interpretazioni sono controverse. A parere mio, se la concessione non è stata formalmente dichiarata decaduta/revocata, il titolare può tornare in possesso dell’azienda (risoluzione del contratto di affitto di azienda) e presentare la comunicazione/SCIA per riavvio dell’attività.
Risoluzione contrattuale, termine contratto e simili, li tratterei alla stessa stregua

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