LA L.R. 30/2003 MODIFICATA NEL 2009 PREVEDE CHE A PARTIRE DAL 15/04/2011 GLI AGRITURISMI IN ATTIVITA' DEBBANO ADEGUARSI AD ALCUNI ARTICOLI DELLA NUOVA NORMATIVA (SEGNALETICA E BARRIERE ARCHITETTONICHE ART. 3 C. 2 BIS E 18 C. 7).
MI HANNO CHIESTO INFORMAZIONI MA NON SONO STATA IN GRADO DI RISPONDERE A QUESTO: COSA SONO GLI ACCERTATI MOTIVI STRUTTURALI ( INDICATI NELL'ART. 18 C. 7) CHE IMPEDISCONO DI APPLICARE IL DM 236/1989 E COSA SONO LE OPERE PROVVISIONALI?
IN PRATICA CHI ESERCITA UN AGRITURISMO CON SALA PRANZO E CUCINA AL PIANO TERRA E BAGNI PER IL PUBBLICO E CAMERE AL PRIMO PIANO SENZA ASCENSORE, CON SCALINI E ALTRO, COSA DEVE FARE?
SE VIENE VERIFICATO IL MANCATO ADEGUAMENTO A TALI NORME, COMPORTA LA NON AGIBILITA' DI LOCALI IN PRECEDENZA DICHIARATI AGIBILI? SONO POSSIBILI RICHIESTE DI DEROGA AGLI UFFICI TECNICI/ASL O CHE ALTRO?
INFATTI CHI AVEVA APERTO UN AGRITURISMO NEGLI ANNI PASSATI HA RISTRUTTURATO IMMOBILI ESISTENTI E DI CONSEGUENZA DOVEVA SOLO DIMOSTRARE L'ACCESSO ALL'HANDICAP PER ALMENO UNA CAMERA E UN BAGNO NEL CASO CHE IL NUMERO CAMERE FOSSE SUPERIORE A 6 (MI SEMBRA)
RINGRAZIO PER I CHARIMENTI CHE POTRETE DARMI
La normativa regionale dispone esplicitamente che i locali destinati ad attività agrituristica devono essere in regola con le norme sull’accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. Non ci sono eccezioni, tanto è vero che l’obbligo vige anche per le attività di vecchia data che si dovevano adeguare entro il 15/04/2011 (vedi art. 30, comma 5 della LR n. 80/2009). L’accessibilità può essere assicurata anche con opere provvisionali (vedi art. 24, comma 2 della Legge 104/1992) ma solo a causa di accertati motivi strutturali.
L’obbligo, per le nuove strutture, si ricava già dalla normativa di settore. La legge regionale dispone quello che è già cogente in base alla legge n. 13/89, così come attuata dal DM n. 236/1989.
Gli agriturismi sono assimilati alle strutture ricettive in senso stretto (lo stesso DM n. 236/1989 parla di strutture ricettive e pararicettive - vedi allegato A e descrizione all’art. 5, comma 3).
Ai sensi comma 5 dell’art. 30 della L.R. 80/09, le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 2 bis e dell’art. 18, comma 7 (15/04/10) si adeguano alle nuove disposizioni entro 12 mesi (quindi entro il 15/04/2011).
Le nuove disposizioni sono quelle in merito a:
- segnaletica per locali non destinati ad agriturismo o ad attività agricole
- eliminazione barriere architettoniche anche con opere provvisionali
In via generale, il DM 236/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, si applica per nuove costrizioni o per ristrutturazioni di fabbricati esistenti.
Per le strutture ricettive si applicano determinate disposizioni fra cui: il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
In merito alle deroghe lo stesso DM 236/89 recita: [i]negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.[/i]
Come ogni deroga, anche questa sottende una discrezionalità amministrativa che in questo caso è esercitata dal Comune. Consiglierei di agire di concerto con l’amministrazione provinciale dato che il controllo sull’abbattimento delle barriere architettoniche è esercitato dalle amministrazioni provinciali (vedi art. 23, comma 4 della LR 30/2003).
Per le opere provvisionali puoi vedere qua: http://it.wikipedia.org/wiki/Opera_provvisionale
Tieni conto anche delle seguenti disposizioni della LR 1/2005:
[i]Art. 43 - Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola
Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola e salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di governo del territorio del comune, i seguenti interventi:
a) il restauro e risanamento conservativo di cui all' articolo 79 , comma 2, lettera c);
b) la ristrutturazione edilizia di cui all' articolo 79 , comma 2, lettera d), ivi compresi i trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10 per cento del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 metri cubi di volume ricostruito;
c) la sostituzione edilizia nei limiti di cui alla lettera b) di cui all' articolo 78 , comma 1, lettera h);
d[b]) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.[/i][/b]
2. Nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere b) ,c) e d) per lo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla loro realizzazione.
...
Art. 79, comma 2
[i]Sono inoltre soggetti a SCIA edilizia:
[b]a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità;[/i][/b]
Art. 80 - Attività edilizia libera
1[i]. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al d.l.gs. 42/2004 e di cui all’articolo 79, comma 4, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
[b]b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;[/b]
[/i]
Seminario di approfondimento specialistico
[b]Firenze, 9 aprile 2015 ore 9.45-13.30[/b]
[color=red][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio
Lo stato attuale della LR 30/2003 e del regolamento 46R/2004
Disciplina della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo[/b][/color]
Argomenti trattati:
- Evoluzione della normativa regionale sull’agriturismo alla luce del DPGR n. 74R/2014 e LR n. 4/2014
- Disciplina della Fattoria Didattica, requisiti professionali e disciplina transitoria
- Disciplina delle nuove attività agrituristiche sociali e di servizio ed attività complementari (piscina)
- Limiti della somministrazione agrituristica, concetto di UTE e altri aspetti procedurali
- Nuove modalità di redazione della SCIA agrituristica e LR n. 7/2015 sulla semplificazione procedurale in agricoltura
- Accessibilità ai fabbricati, adeguamenti e controlli
- Imprenditore agricolo, casistiche della vendita diretta e somministrazione non assistita
- attività agricole connesse e concetto della prevalenza
- risposte a quesiti
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