Una Società in nome collettivo ha avviato una attività di Residenza di campagna con somministrazione e servizi accessori di piscina e trattamenti di benessere.
I soci –coniugi a seguito di avvio della procedura di separazione hanno richiesto di poter gestire le attività separatamente quindi uno vuole gestire le camere con la somministrazione l’altro vorrebbe gestire il centro benessere.
Dal punto di vista amministrativo ci sarebbe un subentro in gestione delle attività che rimarrebbero di proprietà della snc. L’ufficio ha espresso le proprie perplessità sulla possibilità di poter gestire le attività separatamente in quanto l’attività di centro benessere è un servizio accessorio e non può essere svolto autonomamente in zona agricola.
Quali potrebbero essere le soluzioni praticabili?
Se la residenza di campagna può fornire ai clienti servizi complessi come il centro benessere/estetico, ristorazione e simili, allora perché non prevedere l’affidamento della gestione, di uno o più servizi complementari, a terzi?
E’ vero che la gestione deve essere unitaria altrimenti potrebbe accadere quello che dici e quindi attività diverse, sconnesse fra di loro una delle quali risulterebbe avulsa dal contesto: mancanza di destinazione d’uso compatibile ecc. Tuttavia, se l’esercizio dell’attività non subisce variazioni sostanziali, la mera gestione di terzi non fa perdere il carattere di unitarietà alla situazione complessiva. Negli alberghi la fattispecie è ricorrente.
Ti incollo un passaggio della LR dell’Emilia-Romagna che potresti fare tuo anche in Abruzzo:
[i]Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. LA GESTIONE SI CONSIDERA UNITARIA ANCHE QUALORA LA FORNITURA DEI SERVIZI DIVERSI DA QUELLO DI ALLOGGIO SIA AFFIDATA AD ALTRO GESTORE, PURCHÉ lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva[/i]