Data: 2020-09-24 09:01:43

Sospensione attività di commercio su aree pubbliche con posteggio

La legge R. Abruzzo 23/2018 non prevede la fattispecie della sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche; prevede  all’art. 94  i termini per la decadenza  del titolo  abilitativo
…[i] d) qualora l'operatore in possesso di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.[/i]
Il Regolamento comunale  approvato  sulla base del D.Lgs 114/98 prevede  invece la decadenza  “  per  mancato utilizzo del posteggio per periodi complessivamente  superiori a tre mesi salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
Mentre il D.Lgs  114/1998 all’art.  29 prevede:
[i]b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;[/i]
Il Comune  quindi in caso di comunicazione di sospensione volontaria  per motivi economici quindi  fuori dalle motivazioni previste  dalla legge, quali termini dovrà applicare?

riferimento id:55886

Data: 2020-09-28 08:30:52

Re:Sospensione attività di commercio su aree pubbliche con posteggio

Si applica la legge regionale. Il regolamento comunale resta applicabile limitatamente a quanto compatibile con la legge regionale sopravvenuta. il d.lgs. n. 114/98 non si applica nelle regioni che hanno una legge regionale approvata successivamente. Possono restare applicabili i principi statali in materia di tutela della concorrenza o LEP ma per il resto vigono le disposizioni regionali

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