La legge R. Abruzzo 23/2018 non prevede la fattispecie della sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche; prevede all’art. 94 i termini per la decadenza del titolo abilitativo
…[i] d) qualora l'operatore in possesso di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.[/i]
Il Regolamento comunale approvato sulla base del D.Lgs 114/98 prevede invece la decadenza “ per mancato utilizzo del posteggio per periodi complessivamente superiori a tre mesi salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
Mentre il D.Lgs 114/1998 all’art. 29 prevede:
[i]b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;[/i]
Il Comune quindi in caso di comunicazione di sospensione volontaria per motivi economici quindi fuori dalle motivazioni previste dalla legge, quali termini dovrà applicare?
Si applica la legge regionale. Il regolamento comunale resta applicabile limitatamente a quanto compatibile con la legge regionale sopravvenuta. il d.lgs. n. 114/98 non si applica nelle regioni che hanno una legge regionale approvata successivamente. Possono restare applicabili i principi statali in materia di tutela della concorrenza o LEP ma per il resto vigono le disposizioni regionali
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