Una società di persone con sede legale in provincia A nel 2011 apre nel ns. Comune un negozio alimentare (vicinato). Nel 2013 la società cambia :
- la ragione sociale;
- la compagine sociale (esce un socio e ne entra uno nuovo)
- il legale rappresentante
- la sede legale nel senso che la fa coincidere con l'indirizzo del ns. Comune. Nessuna comunicazione è mai per pervenuta al Comune e all'ulss
Tutte queste modifiche - considerato che il negozio è del settore alimentare - andavano o no comunicate al Comune? Se questo caso avviene oggi la ditta è obbligata oppure no a fare la comunicazione al SUAP? Grazie dell'attenzione
dipende dalla legge regionale sul commercio. Se il soggetto fosse in Toscana, ad esempio, si applicherebbe la mera comunicazione ai sensi dell'art. 89 della LR n. 62/2018 (a prescindere dal settore merceologico di appartenenza - alimentare e non) la cui omissione sarebbe puntita a mente dell'art. 113 della stessa LR. Dato che il fatto risale a più di 5 anni fa, ritengo che la sanzione non sia più applicabile.
Non applicheri comunae le sanzioni del d.lgs. n. 193/2007, art. 6: la nuova notifica è dovuta in caso di vero e proprio subingresso (non mera variazione nominativa dello stesso titolare).