Data: 2020-09-23 10:25:34

vendita on-line

Un'azienda che ha già avviato con scia attività di commercio all'ingrosso alimentare vorrebbe avviare anche il commercio al dettaglio on-line.
L'art. 75 della LR 62/2018 al comma 1 indica "Qualora non accessori ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza , tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le opera zioni commerciali
svolte online ....sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per il territorio".

Con le parole "altra attività di vendita" si intendono sia il dettaglio che l'ingrosso?

L'attività di commercio al dettaglio on-line che verrebbe avviata può essere considerata accessoria ad altra attività di vendita (trattandosi di commercio all'ingrosso) e pertanto puo' essere svolta senza presentazione di scia o trattandosi di forme diverse (commercio ingrosso - commercio al dettaglio on line) deve essere presentata una scia di commercio al dettaglio on-line?

riferimento id:55863

Data: 2020-09-23 14:53:11

Re:vendita on-line

La semplificazione deriva dal d.lgs. n. 222/2016, la regione Toscana ne ha preso atto con la locuzione che hai citato. La tabella in allegato al d.lgs. n. 222/2016, quando tratta il caso del commercio tramite sistemi di comunicazione, indica: [i]quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo[/i]

Dato che il d.lgs. n. 222/2016 nasce con il fine di semplificare, ritengo che l’espressione generica “altra tipologia di vendita” debba essere intesa proprio nella sua genericità. Questo anche alla luce del DL n. 1/2012: [i]Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in  ogni caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di  interesse pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni  di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti,  presenti e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla libertà, alla dignità umana e possibili  contrasti  con  l’utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.[/i]

Quindi, “altra tipologia di vendita” non può essere interpretato in un modo più restrittivo di quello che è il suo significato letterale.

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