Data: 2012-05-29 15:13:12

Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spetacolo

Nel ns. territorio vengono organizzate, soprattutto nel periodo estivo, molte manifestazioni temporanee che necessitano del rilascio dell'autorizzazione di pubblico spettacolo. Al fine di snellire e gestire efficacemente i lavori della Commissione di Vigilanza, si è pensato di inserire questa disposizione nel regolamento:

Gli organizzatori delle manifestazioni ed attività a carattere temporaneo rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996 devono presentare istanza di intervento della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo entro il 30 aprile dell'anno in cui è prevista l'iniziativa. In caso di manifestazioni anteriori a tale data, la domanda dovrà comunque pervenire almeno 60 gg prima dell'evento.
La richiestà dovrà contenere la necessaria documentazione per l'esame/approvazione del progetto firmata da tecnico abilitato (6 copie).
Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda uno specifico accertamento delle condizioni di sicurezza, NON occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione ha già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni.
La mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, ed in particolare il mancato rispetto dei termini sopra indicati, comporta il non esame della pratica e la conseguente archiviazione della stessa (troppo?).

In questo modo eviteremo di dover convocare la commissione più e più volte e faremo 1 riunione per l'esame/approvazione di tutti i progetti pervenuti 

Grazie

riferimento id:5586

Data: 2012-05-29 15:40:50

Re:Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spetacolo

A mio parere è una forzatura indicare un termine perentorio (30 aprile per manifestazioni dopo il 1 luglio) per la presentazione delle istanze in quanto lesivo della libertà di impresa.
Più corretto indicare il termine di legge massimo previsto per la conclusione dei lavori della commissione (salvo sospensione per integrazione termini) e di conseguenza invitare l'organizzatore a presentare per tempo l'istanza, pena il mancato rilascio nei tempi da lui previsti (se questi sono più restrittivi di quelli di legge).

[quote]
La richiestà dovrà contenere la necessaria documentazione per l'esame/approvazione del progetto firmata da tecnico abilitato (6 copie).
[/quote]
6 copie dello stesso file in una mail certificata?  ??? ??? ??? ??? ??? ???

[quote]La mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, ed in particolare il mancato rispetto dei termini sopra indicati, comporta il non esame della pratica e la conseguente archiviazione della stessa (troppo?).[/quote]
Dubito che regga in caso di ricorso... e di richiesta di risarcimento per danno economico.

[quote]In questo modo eviteremo di dover convocare la commissione più e più volte e faremo 1 riunione per l'esame/approvazione di tutti i progetti pervenuti  [/quote]
Ma come, con la crisi vi lamentate se c'è lavoro ;) ;) ;)

riferimento id:5586

Data: 2012-05-30 08:05:36

Re:Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spetacolo

Così va meglio?

Gli organizzatori delle manifestazioni ed attività a carattere temporaneo rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996 devono presentare istanza di intervento della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo almeno 60 gg prima dell'iniziativa.
La richiesta deve contenere la necessaria documentazione per l'esame/approvazione del progetto firmata da tecnico abilitato.

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda uno specifico accertamento delle condizioni di sicurezza, NON occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione ha già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni.

Le manifestazioni aventi le caratteristiche di pubblico spettacolo ed indette nell’esercizio di attività non imprenditoriali, pur non essendo soggette a licenza di cui all’art. 68 del Tulps, sono comunque sottoposte all’esame della Commissione di Vigilanza, in quanto la solidità e sicurezza dei luoghi, così come la tutela della pubblica incolumità, non possono dipendere dall’imprenditorialità o meno dell’attività esercitata.

riferimento id:5586

Data: 2012-05-31 06:07:53

Re:Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spetacolo

A mio avviso sì.

Preciserei solo che "Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda uno specifico accertamento delle condizioni di sicurezza, NON occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, [color=red]senza modifiche alle strutture/locali/impianti[/color], per i quali la Commissione ha già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni".

[quote]Le manifestazioni aventi le caratteristiche di pubblico spettacolo ed indette nell’esercizio di attività non imprenditoriali, pur non essendo soggette a licenza di cui all’art. 68 del Tulps, sono comunque sottoposte all’esame della Commissione di Vigilanza, in quanto la solidità e sicurezza dei luoghi, così come la tutela della pubblica incolumità, non possono dipendere dall’imprenditorialità o meno dell’attività[/quote]

Corretto, i locali/strutture/impianti devono essere, quando previsto, assoggettati all'agibiltà ex art. 80 del TULPS.

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