Buongiorno
quale sanzione si applica alla mancata scia per trasferimento di sede di un esercizio di vicinato ai sensi dell'art. 15 comma 1?
Con le modifiche apportate dalla LRT 68/2020 nell'art. 113 comma 3 non è più prevista la sanzione per l'art 15 comma 1 ma solo per i commi 2 e 3. Si applica quindi la sanzione più grave per l'esercizio senza titolo comma 1 articolo 113?
grazie
È un bel dilemma interpretativo. O si applica, come hai detto tu, la sanzione dell’assenza del titolo abilitativo o non si applica nulla. A parere mio la SCIA di trasferimento è comunque un titolo abilitativo.
In assenza di sanzione potrebbe essere fatto a sommo studio: Tizio avvia in luogo con le caratteristiche di legge, dopo un mese si trasferisce in un fabbricato senza condizioni per il commercio senza che la mancanza della ulteriore SCIA possa essere sanzionata.
Da aggiungere che per la “sede fissa” la SCIA si riferisce ad una precisa unità locale. Se cambia l’unità locale occorre un’altra SCIA intesa come “titolo abilitativo” con verifica dei requisiti da parte della PA.