Ciao Simone,
L’Art. 46, c. 2 della l.r. 11/99 stabilisce che “ Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 L. 17 maggio 1983, n. 217”.
L’art. 59, c. 7, della l.r. medesima stabilisce che “qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 L. 17 maggio 1983, n. 217”.
Domanda: il titolare di un affittacamere che voglia offrire anche il servizio di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente agli ospiti deve possedere i requisiti professionali di cui all’art. 71 d.lgs. 59/2010 visto che l’iscrizione nella sezione speciale (l. 217/83) è stata abrogata?
Ciao Simone,
L’Art. 46, c. 2 della l.r. 11/99 stabilisce che “ Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 L. 17 maggio 1983, n. 217”.
L’art. 59, c. 7, della l.r. medesima stabilisce che “qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 L. 17 maggio 1983, n. 217”.
Domanda: il titolare di un affittacamere che voglia offrire anche il servizio di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente agli ospiti deve possedere i requisiti professionali di cui all’art. 71 d.lgs. 59/2010 visto che l’iscrizione nella sezione speciale (l. 217/83) è stata abrogata?
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NO,
la somministrazione quale attività accessoria a quella ricettiva è ESCLUSA dall'obbligo dei requisiti professionali.
La Legge 135/2001 all'articolo 9 prevedeva tale possibilità poi confermata dal Codice del Turismo. L'articolo del Codice del turismo è stato dichiarato incostituzionale e quindi si ha la reviviscenza della disposizione della legge 135/2001.
In assenza di diversa disposizione regionale quindi NON OCCORRONO requisiti professionali nè autonoma SCIA di somministrazione.
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L. 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 2001, n. 92.
9. Semplificazioni.
[1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. ... (25).
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo (26) (27)] (28).
(25) Sostituisce il comma 3 dell'art. 17-ter, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(26) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 83, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
(27) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.
(28) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
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D.Lgs. 23-5-2011 n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Art. 8 Classificazione (6)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’ articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all’aperto;
d) strutture ricettive di mero supporto.
2. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
3. E’ fatto divieto ai soggetti che non svolgono l’attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
Buongiorno.
Ho ripreso questo topic perché vorrei capire: chi apre un'attività di B&B deve avere i requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande?
Buongiorno.
Ho ripreso questo topic perché vorrei capire: chi apre un'attività di B&B deve avere i requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande?
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NO, la somministrazione svolta a favore di una cerchia di persone (ciò vale per tutte le attività ricettive) NON è più soggetta ai requisiti professionali.
Sì ai bed and breakfast nei condomini, non cambia la destinazione d'uso
[color=red]Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 20 novembre 2014 n. 24707[/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23031.0