Data: 2020-09-19 09:50:20

Applicazione Tulps

Portò all' attenzione degli esperti questo quesito.
Un pub che effettua all'esterno del locale, con regolare autorizzazione attività di somministrazione ai tavoli, ogni fine settimana colloca all' esterno delle casse acustiche che diffondono musica d ascolto.
Non ci è la presenza di DJ o animatori, non vi è aumento del prezzo delle consumazioni, non ci è utilizzo di pedane o altra strumentazione atta a dare vita ad uno spettacolo.
Il semplice utilizzo di casse acustiche alla esterno del locale con diffusione di musica d ascolto, rientra nell' ambito del regime autorizzatorio della SCIA ? In questo particolare caso, per il solo utilizzo di casse acustiche, è configurabile l' esistenza di un piccolo trattenimento ? E quindi in assenza di SCIA, e' sanzionabile  il titolare dell' esercizio in applicazione dell' art.69 TULPS in concorso con art.666C.P.? Grazie mille

riferimento id:55827

Data: 2020-09-21 16:21:27

Re:Applicazione Tulps

La situazione descritta non entra nel campo applicativo TULPS. Quindi non c’è necessita di titolo abilitativo, SCIA o autorizzazione che sia. Restano applicabili le abilitazioni in materia di acustica secondo la normativa regionale e la legge n. 447/95.
Faccio copia/incolla di un post che ho scritto qualche giorno fa, che riguardava un caso simile

[i]La questione dipende dai particolari. Ad uso di tutti i lettori riassumo la questione in termini generali.

In sintesi, dopo il 2012, con la modifica all’art. 124 del Reg. TULPS, il gestore del pubblico esercizio (bar, ristorante, albergo, ecc.), già abilitato con art. 86 TULPS (quindi già ok con i requisiti personali/morali TULPS) può eseguire trattenimenti presso l’esercizio senza ulteriori titoli abilitativi. All’art. 124 richiamato è stata abrogata la disposizione che prevedeva la necessità dell’art. 69 per i piccoli trattenimenti all’interno dei pubblici esercizi. L’interpretazione, quindi, vuole che non vi sia necessità di abilitazioni TULPS a condizione che:
- il trattenimento sia un qualcosa a servizio dell’attività principale che (quest’ultima) deve rimanere tale;
- il locale non si trasformi (fisicamente parlando) in qualcosa di diverso: tolgo i tavoli e la gente balla come fosse una discoteca.

- i più ortodossi e meno inclini alla semplificazione vogliono che il gestore non faccia pubblicità degli eventi come fossero serate di pubblico spettacolo e neppure che i clienti paghino qualcosa in più del normale.
A parere mio non è così reputando che la modifica all’art. 124 del reg. TULPS abbia voluto proprio liberalizzare l’attività di trattenimento vera e propria e non indicare che è consentito quello che già prima poteva essere considerata solo della mera musica di compagnia.

In ogni caso, posso essere d’accordo con i più ortodossi ritenendo necessaria l’applicazione dell’art. 80 TULPS (che riguarda la sicurezza dei locali) quando, nei fatti, quel pubblico esercizio si è trasformato in una balera. In questo caso si può applicare il pacchetto completo: 68 +80 TULPS (di conseguenza le sanzioni di cui agli artt. 666 e 681 cp)

Quindi, dopo il 2012, le alternative sono due:
- nessuna pratica TULPS finché è ragionevole ritenere che lo spettacolo/trattenimento resti funzionale all’esercizio dell’attività principale (musica di allietamento anche dal vivo e organizzata come nel tuo caso)
- pacchetto completo (68+80 TULPS) se tizio cambia mestiere e si mette a fare l’intrattenitore, anche se temporaneamente  (sotto le 200 persone può essere una SCIA asseverata).

Sul punto e su quanto sia opinabile la cosa vedi il TAR Lecce n. 3171/2015 (favorevole all’esercente) e l’appello che ha ribaltato il giudizio di primo grado: CdS n. 818/2018.
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