Gli intrattenimenti nei pubblici esercizi, senza pubblicità e senza aumento dei prezzidi consumazione, sono stati liberalizzati ? Attualmente a cosa sono soggetti ?
riferimento id:5581L'art. 13 del d.l. 5/2012 ha abrogato l'art. 124 secondo comma del r.d. 635/1940 e quindi sono attività libere, e quindi non sono soggette a nessun adempimento.
Rimane però in vigore la normativa sull'impatto acustico e sulla salvaguardia della quiete pubblica.
Molta attenzione va posta comunque nella valutazione del singolo trattenimento: quanto detto sopra vale per i piccoli trattenimenti. Negli altri caso si applica l'art. 68 del TULPS.
L’art 12 della legge regionale 14/2003 consente l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni, senza alcun adempimento. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
Spetta ai Comuni definire le caratteristiche e le modalità di svolgimento di questi trattenimenti
Per l’esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre 100 persone l'esercente, in applicazione dell’art. 19 della legge 241/1990, deve presentare una comunicazione di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.. Per l’esercizio degli altri trattenimenti e spettacoli occorre, invece, la preventiva autorizzazione di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.