Dottore buongiorno,
volevo un suo gentil parere.
Un complesso musicale che suona musica all'interno di ristoranti, bar etc. sia con strumenti a fiato (tromba, clarinetto, trombone) e batteria a percussione che elettro acustici, basso chitarra etc., composta da più di 5 persone, rientra come spettacolo (art. 68 ) o piccolo trattenimento per allietare la clientela(art. 69)?
e le misurazioni fonometriche per la relazione tecnica di impatto acustico di cui alla legge 447/1995, vanno fatte su tutto il complesso musicale o solo la strumentazione elettroacustica??
grazie
La questione dipende dai particolari. Ad uso di tutti i lettori riassumo la questione in termini generali.
In sintesi, dopo il 2012, con la modifica all’art. 124 del Reg. TULPS, il gestore del pubblico esercizio (bar, ristorante, albergo, ecc.), già abilitato con art. 86 TULPS (quindi già ok con i requisiti personali TULPS) può eseguire trattenimenti presso l’esercizio senza ulteriori titoli abilitativi a condizione che:
- il trattenimento sia un qualcosa a servizio dell’attività principale che (quest’ultima) deve rimanere tale;
- il locale non si trasformi (fisicamente parlando) in qualcosa di diverso: tolgo i tavoli e la gente balla come fosse una discoteca.
- i più ortodossi vogliono che il gestore non faccia pubblicità degli eventi come fossero serate di pubblico spettacolo e neppure che i clienti paghino qualcosa in più del normale.
A parere mio, non è troppo condivisibile questa ultima condizione reputando che la modifica all’art. 124 del reg. TULPS abbia voluto proprio liberalizzare l’attività di trattenimento vera e propria e non indicare che è consentito quello che già prima poteva essere considerata solo della mera musica di compagnia.
In ogni caso, posso essere d’accordo con i più ortodossi ritenendo necessaria l’applicazione dell’art. 80 TULPS (che riguarda la sicurezza dei locali) quando, nei fatti, quel pubblico esercizio si è trasformato in una balera. In questo caso si può applicare il pacchetto completo: 68 +80 TULPS
Quindi, dopo il 2012, le alternative sono due:
- nessuna pratica TULPS finché è ragionevole ritenere che lo spettacolo/trattenimento resti funzionale all’esercizio dell’attività principale (musica di allietamento anche dal vivo e organizzata come nel tuo caso)
- pacchetto completo (68+80 TULPS) se tizio cambia mestiere e si mette a fare l’intrattenitore, anche se temporaneamente (sotto le 200 persone può essere una SCIA asseverata).
Sul punto e su quanto sia opinabile la cosa vedi il TAR Lecce n. 3171/2015 (favorevole all’esercente) e l’appello che ha ribaltato il giudizio di primo grado: CdS n. 818/2018.
Alla luce di quanto affermato (vedi le sentenze), un’accurata attività ispettiva può portare a rilevare l’effettiva attività di trattenimento con imputazione di responsabilità in capo al gestore. Dapprima ci può essere una prescrizione dirigenziale a mente dell’art. 9 TULPS: vero è che la tua abilitazione TULPS consente anche la musica di sottofondo ma devono essere messe in atto tutte le misure per azzerare il rischio di assembramento/ballo/ ecc.
Di seguito passare al sanzionamento: mancanza art. 80 TULPS oppure mancato rispetto delle prescrizioni date e vedere se applicare anche le sanzioni covid
La valutazione acustica può essere effettuata solo da un tecnico competente in acustica. La competenza sta riguarda anche “come” misurare la sorgente sonora. Nel caso è u unica sorgete da misurare nel suo complesso secondo le regole della normativa tecnica in materia