Data: 2020-09-17 08:51:51

Circoli e comunicazione al "Questore"

Salve. Art. 86  Tulps "Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore..."

Per "Questore" si intende sempre il Sindaco del Comune, quindi la struttura comunale competente (come nel comma precedente "senza licenza del questore etc etc")?

riferimento id:55801

Data: 2020-09-18 15:07:59

Re:Circoli e comunicazione al "Questore"

La cosa fu dibattuta nel 2012 quando fu reintrodotta la “comunicazione” al Questore di cui al comma 2 come rimedio all’abrogazione del comma 3 avvenuta poco prima: [s][i]La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.[/i][/s]

Riporto un estratto di un comunicato della FIPE dell'epoca:
[i]Si tratta di una vittoria della FIPE, che, grazie alla sua azione presso le sedi competenti, è riuscita a far ripristinare i poteri controllo delle Forze dell’Ordine anche nei confronti di circoli ed enti collettivi, dopo che l’abrogazione del secondo comma dell’art. 86 del TULPS da parte del Decreto Semplificazioni del febbraio scorso, aveva praticamente escluso tali attività dai controlli descritti.[/i]

Al di là di questo (non pertinete al quesito), dato che la norma è del 2012, passò l’interpretazione che si trattasse davvero del questore e non del “questore” di cui al comma 1, cioè del Comune. Che senso avrebbe avuto nel 2012 scrivere una cosa per un'altra?

Da questa interpretazione ne uscì una circolare Min. Int del 14/12/2012: è il Comune che gira la comunicazione al Questore.
Allego la circolare (è in allegato ad una nota della prefettura di Firenze)

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