Buongiorno, nel caso in cui una società (snc) non abbia rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 2272 punto 4 del CC per ricostituire la pluralità dei soci cosa succede all'attività in essere nella fattispecie somministrazione alimenti e bevande ?
In seguito a quanto sopra la Camera di Commercio metterà in atto la procedura di scioglimento e quindi cancellazione dal registro imprese
sto preparando una comunicazione avvio del procedimento ma oltre all'art. 2272 del CC non trovo riferimenti nel Codice del Commercio quindi non so se parlare di decadenza del titolo abilitativo o altro, potete aiutarmi per favore?
grazie
saluti
Secondo me nel caso in questione, non può parlarsi di decadenza perché nella L.R.T 28/2005 (c.d. Codice del Commercio) i casi nei quali il Comune può pronunziare – previa comunicazione di avvio del procedimento - decadenze dai titoli abilitativi o disporre la chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione sono solamente quelli indicati negli artt. 106 e 107 della L.R.T. cit.
Per l’evento “scioglimento di società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci” non si può pronunciare alcuna decadenza, ne si può disporre la chiusura perché detto evento non è considerato tra quelli indicati nelle lett. a) b) c) e d) degli artt. 106 e 107 cit. e perché la decadenza o la chiusura, si possono pronunciare solo in dette ultime ipotesi e non in altri casi simili o analoghi.
E’ probabile che nel tuo caso sia avvenuto che in una SNC composta da due soci, un socio sia venuto meno per recesso dalla società, e che l’altro socio, invece di continuare la società trovando altri soci, abbia preferito “farla morire” facendo decorrere il termine di sei mesi previsto dall’art. 2272 del C.C. e cessare ogni attività.
Se le cose stanno così, la società deve effettivamente cessare l’attività e chiudere l’esercizio; accertati quindi che ciò sia effettivamente avvenuto ed in mancanza invita la società (a mezzo del socio superstite) a comunicare la cessazione, ai sensi dell’art. 79 del codice, con l’avvertenza che in caso di mancata comunicazione di cessazione saranno applicate le sanzioni previste dall’art.102, 2° c. del codice.
Se ciò non fosse avvenuto e ti accerti che l’esercizio è ancora aperto, fammi sapere.
non è avvenuto così... la società (con l'unico socio rimasto) continua ad esercitare l'attività e non è consapevole della questione per cui, come dicevo, sto preparanto un avvio del procedimento per comunicare cosa? la decadenza dell'attività NO perchè non contemplata tra le cause previste dal codice del commercio della regione toscana... allora? una società che non ha più i requisiti ma è automaticamente sciolta in base all codice civile che fa ? continua ad operare perchè nella norma di settore c'è un "buco"? :-[
Come dicevo ho buttato giù una comunicazione di avvio procedimento che allego che ne dite ... potrebbe andare?
Quindi l’esercizio risulta ancora aperto e gestito dall’unico socio superstite….. bene, se le cose stanno così allora l’esercizio di somministrazione continua ad essere gestito come impresa individuale da detto socio che in pratica subentra alla società.
Conseguentemente, io inviterei l’ex socio, che sta continuando ad esercitare l’esercizio come impresa individuale, a comunicare al Comune il subingresso alla società nella titolarità dell’esercizio di somministrazione, assegnandogli un termine di 60 giorni decorrente dalla data nella quale sono scaduti i sei mesi previsti per la ricostituzione della pluralità dei soci, previsti dall’art. 2272 del Codice Civile.
Mi rendo conto che è un po’ una forzatura: non si tratta infatti di vero e proprio subingresso, per il fatto che, ai sensi dell’art. 74 del Codice, che detta fattispecie si verifica in caso di cessione della proprietà o del godimento dell’azienda (cosa che nel nostro caso non avviene), tuttavia con la comunicazione di subingresso hai modo di farti dichiarare e di accertarti se il soggetto in questione possiede i requisiti di onorabilità e professionali per continuare ad esercitare, come imprenditore individuale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
SUBINGRESSO nell'autorizzazione commerciale - anche senza ATTO NOTARILE se ....
Segnaliamo questa interessante sentenza che affronta il tema del venir meno della pluralità dei soci in una società di persone e, decorsi 6 mesi, la sua trasformazione in ditta individuale.
Il Comune aveva negato il diritto al subingresso ... mentre il Consiglio di Stato ha dato ragione all'interessato ritenendo illegittima la decadenza/revoca non potendosi applicare analogicamente le norme in materia.
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[color=red][b]Cons. di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 147[/b][/color]
LINK al testo della sentenza: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32281.0