Dott Chiarelli, considerando il divieto di "accertamento attuale di entrate future", dove per accertamento credo si intendi in questo caso la previsione dello stesso quindi il divieto di accertare obbligazioni che ancora non si sono perfezionate!, è valido anche il contrario, ovvero il divieto di impegno attuale di spese future, quindi il divieto di impegnare obbligazioni ancora non perfezionate, oppure l'istituto della prenotazione di impegno si può considerare deroga a tale divieto???
Grazie
Dott Chiarelli, considerando il divieto di "accertamento attuale di entrate future", dove per accertamento credo si intendi in questo caso la previsione dello stesso quindi il divieto di accertare obbligazioni che ancora non si sono perfezionate!, è valido anche il contrario, ovvero il divieto di impegno attuale di spese future, quindi il divieto di impegnare obbligazioni ancora non perfezionate, oppure l'istituto della prenotazione di impegno si può considerare deroga a tale divieto???
Grazie
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L'impegno attuale di spese "future" è la regola a stretto rigore. L'impegno lo si fa sempre prima!
Semmai il tema è l'impegno di spese in futuri esercizi. Per quelle in CONTO CAPITALE nulla osta, per le correnti non è possibile superare il bilancio (quindi il triennio) salvo qualche eccezione.
Allegato 2 Principio contabile applicato della competenza finanziaria
Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel
bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione2
, di locazione,
di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677
c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.”
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/76572-9653.pdf